Art. 5 
 
                   Sistema di gestione ambientale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS)  e
alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI  EN  ISO
14001 rilasciata da organismo accreditato ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione  di
cui al comma 1 deve prevedere: 
    a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; 
    b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    c) la revisione  e  il  miglioramento  del  sistema  di  gestione
ambientale. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  25  novembre  2009,   n.
          1221/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella
          G.U.U.E. del 22 dicembre 2009, n. L 342.