Art. 5 Sistema di gestione ambientale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve prevedere: a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
Note all'art. 5: - Il regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 22 dicembre 2009, n. L 342.