Art. 6 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore   dello   stesso,   presenta   all'autorita'   competente   un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi  dell'art.  216
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  o  un'istanza  di
aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo  III-bis  della
parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto
legislativo. 
  2. Nelle  more  dell'adeguamento  di  cui  al  comma  1,  la  gomma
vulcanizzata granulare prodotta puo' essere  utilizzata  se  presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,  attestate
mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4. 
  3. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  4.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 31 marzo 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 3108, foglio n. 1 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'articolo  216  del  citato   decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Il testo del Titolo III-bis, della Parte Seconda, del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Il testo del Titolo I, Capo IV, della  Parte  Quarta,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   e'
          riportato nelle note all'art. 2.