Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.