Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  23
del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della presente  legge  e  dall'articolo  20  del
Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),  della  presente
legge.