Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli
14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
della presente legge, valutati  in  euro  30.261  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8  e  9,
pari a euro 4.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  agli  oneri
derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli  10,  11,  15,
17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), della presente legge, valutati in euro  124.330  annui  a
decorrere dall'anno  2020,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 6, 12, 15 e  22,  pari  a  euro  17.200  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di  missione
di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui  a
decorrere dall'anno  2020,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.