Art. 2 Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»; b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»; c) il comma 3 e' abrogato. 2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1.1, le parole «nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della societa'» sono soppresse; la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»; b) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).». 4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»; b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila». 5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»; b) la lettera a-bis.1) e' abrogata.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 190.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 192-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero,fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). 1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). 1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente,si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.». - Si riporta il testo dell'articolo 192-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate). - 1. Nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro un milione e cinquecentomila.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 194-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65,e delle relative disposizioni attuative; a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; a-bis.1) (abrogata); a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle relative disposizioni attuative; a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative; b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative; c) dall'articolo 193,commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120; d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bise delle relative disposizioni attuative. 2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.».