Art. 2
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58)
1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro
cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo
195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere
c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»;
c) il comma 3 e' abrogato.
2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' abrogato.
3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1.1, le parole «nonche' nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare
la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della
societa'» sono soppresse; la parola «centocinquantamila» e'
sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o
di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1
da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).».
4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «un milione e cinquecentomila».
5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies, comma 1, lettere
c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»;
b) la lettera a-bis.1) e' abrogata.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 190.1 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina della gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di
titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di
quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
dieci milioni.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) agli intermediari indicati nell'articolo
79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 83-quater, comma 3,
83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle
emanate in base ad esse;
b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 192-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di
informazioni sul governo societario e di politica di
remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, nei confronti delle societa'
quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2,
lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero,fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle societa' quotate nei mercati regolamentati che
violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
relative disposizioni attuative si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci
milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a)
e b).
1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la
loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione
delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della
societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).
1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al
comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della
societa' o dell'ente,si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte
dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di
eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal
ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei confronti delle quali e'
accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da
parte della persona giuridica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 192-quinquies del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di
operazioni con parti correlate). - 1. Nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che violano
l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative
disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi
del medesimo articolo, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci
milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si
applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro un milione e cinquecentomila.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
194-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65,e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1,
83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis.1) (abrogata);
a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle
relative disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione
dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo
1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4,
seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase;
dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26,
paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo
comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del
regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative
disposizioni attuative;
c) dall'articolo 193,commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bise delle
relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».