Art. 2 
 
           Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 
                      24 febbraio 1998, n. 58) 
 
  1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero  fino  al  dieci
per cento del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a  euro
cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo
195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»; 
    b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere
c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater,  comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' abrogato. 
  3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1.1, le parole «nonche' nei  confronti  dei  soggetti
che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione   o   di
controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito  a  determinare
la violazione delle disposizioni  sopra  richiamate  da  parte  della
societa'»  sono  soppresse;   la   parola   «centocinquantamila»   e'
sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»; 
    b) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
      «1.1-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per   le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1,  nei  confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o
di  controllo,  qualora  la  loro  condotta   abbia   contribuito   a
determinare la violazione delle disposizioni del medesimo  comma  1.1
da parte  della  societa',  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni  ovvero  le  sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).». 
  4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «dieci milioni»; 
    b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «un milione e cinquecentomila». 
  5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies,  comma  1,  lettere
c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater,  comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»; 
    b) la lettera a-bis.1) e' abrogata. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  190.1  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di  disciplina  della  gestione  accentrata  di   strumenti
          finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali  di
          titoli,  nel  caso  di  inosservanza   delle   disposizioni
          previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di
          quelle emanate dalla Consob, d'intesa o  sentita  la  Banca
          d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          dieci milioni. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a)   agli   intermediari    indicati    nell'articolo
          79-decies, comma 1,  lettera  b),  per  inosservanza  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  83-quater,  comma   3,
          83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                b) agli emittenti azioni in caso di  inosservanza  di
          quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 
              3. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 192-bis del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  192-bis  (Sanzioni  amministrative  in  tema  di
          informazioni  sul  governo  societario  e  di  politica  di
          remunerazione e compensi corrisposti). - 1.  Salvo  che  il
          fatto  costituisca  reato,  nei  confronti  delle  societa'
          quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le
          comunicazioni prescritte dall'articolo  123-bis,  comma  2,
          lettera  a),  si  applica  una  delle   seguenti   sanzioni
          amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero,fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
          delle  societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati   che
          violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
          relative disposizioni  attuative  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila  a  euro  dieci
          milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a)
          e b). 
              1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,  per  le
          violazioni delle disposizioni indicate dal comma  1.1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di  controllo,  qualora  la
          loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione
          delle disposizioni del medesimo comma 1.1  da  parte  della
          societa', si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da euro diecimila a euro due  milioni  ovvero  le  sanzioni
          previste dal comma 1, lettere a) e b). 
              1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate  al
          comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,
          lettera a), salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare l'omissione delle comunicazioni da parte  della
          societa' o dell'ente,si applica una delle seguenti sanzioni
          amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              1-ter. Alle omissioni  delle  comunicazioni  prescritte
          dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera  a),  e  richiamate
          dai commi 1  e  1-bis  del  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
              1-quater.  Nei  casi  di  inosservanza  dell'ordine  di
          eliminare le  infrazioni  contestate  e  di  astenersi  dal
          ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto  previsto
          per le persone giuridiche  nei  confronti  delle  quali  e'
          accertata  l'inosservanza  dell'ordine,   si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
          due  milioni  nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione o  di  controllo,
          nonche' del  personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a  determinare  l'inosservanza  dell'ordine  da
          parte della persona giuridica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  192-quinquies  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di
          operazioni con parti correlate). - 1. Nei  confronti  delle
          societa' quotate  nei  mercati  regolamentati  che  violano
          l'articolo  2391-bis  del  codice  civile  e  le   relative
          disposizioni di attuazione adottate dalla Consob  ai  sensi
          del   medesimo   articolo,   si   applica   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila  a  euro  dieci
          milioni. 
              2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per  le
          violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti
          che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione  si
          applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,
          lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
          cinquemila a euro un milione e cinquecentomila.». 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          194-quinquies del citato decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
          Possono essere estinte mediante pagamento, nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  notificazione   della   lettera   di
          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze
          previste dal comma 2, le violazioni previste: 
                a)  dall'articolo  190,  per  la   violazione   degli
          articoli 45, comma 1, 46,  comma  1,  65,e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                a-bis) dall'articolo 190.1, per la  violazione  degli
          articoli  83-quater,   comma   3,   83-novies,   comma   1,
          83-novies.1,  comma  1,  83-duodecies,  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                a-bis.1) (abrogata); 
                a-ter) dall'articolo 190.3, per la  violazione  degli
          articoli 64-ter, commi 2,  3  e  4,  e  79-ter.1,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                a-quater)  dall'articolo  190.4,  per  la  violazione
          dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
          dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo  10,  paragrafo
          1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;   dell'articolo   15,
          paragrafo 1,  primo  comma,  paragrafo  2  e  paragrafo  4,
          seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo  comma;
          dell'articolo  20,  paragrafi   1   e   2,   prima   frase;
          dell'articolo 21, paragrafi 1, 2  e  3;  dell'articolo  26,
          paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a  5  e  6,  primo
          comma, e  paragrafo  7,  commi  dal  primo  al  terzo,  del
          regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
          attuative; 
              b) dall'articolo 191, commi 2 e 4,  per  la  violazione
          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              c)  dall'articolo  193,commi  1,  1.1  e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
                d) dall'articolo 194,  comma  2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bise  delle
          relative disposizioni attuative. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.».