Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  recante
  Codice delle assicurazioni private 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di
direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni  fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere
idonei allo svolgimento dell'incarico.»; 
    b) al comma 1-bis, le parole «ha l'obbligo  di  dimostrare»  sono
sostituite dalla seguente: «dimostra», e le parole «requisiti di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e  criteri  di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Ai fini del comma 1,  gli  esponenti  aziendali  devono
possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo
necessario  all'efficace  espletamento  dell'incarico  in   modo   da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione. 
      1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
        a)  i  requisiti  di  onorabilita'  omogenei  per  tutti  gli
esponenti; 
        b) i requisiti di professionalita' ed  indipendenza  graduati
secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e
complessita' del ruolo ricoperto; 
        c)  i  criteri  di  competenza  coerenti  con  la  carica  da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; 
        d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
        e) i limiti al cumulo di incarichi per  gli  esponenti  delle
imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  graduati  secondo
principi di proporzionalita'; 
        f) le cause che comportano la  sospensione  temporanea  dalla
carica e la sua durata. 
      1-quinques. Con il regolamento di cui al  comma  1-quater  sono
altresi' determinati i casi  in  cui  tali  requisiti  e  criteri  di
idoneita' si applicano a coloro che  svolgono  funzioni  fondamentali
nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
      1-sexies. Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  delle
imprese di assicurazione o di  riassicurazione  valutano  l'idoneita'
dei  propri  esponenti  e  l'adeguatezza   complessiva   dell'organo,
documentando  il  processo  di  analisi  e  motivando  opportunamente
l'esito della valutazione. In caso di specifiche e  limitate  carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c),
i medesimi organi possono adottare misure necessarie a  colmarle.  La
valutazione   riguarda   altresi'   i   titolari    delle    funzioni
fondamentali.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il difetto di  idoneita',  iniziale  o  sopravvenuto  o  la
violazione  al  cumulo  degli  incarichi   determina   la   decadenza
dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo  di  appartenenza  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo  la
valutazione  e  la  pronuncia   della   decadenza   sono   effettuate
dall'organo  che  li  ha  nominati.  La  sostituzione  e'  comunicata
all'IVASS.». 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri  gravanti  sui  soggetti
vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti
al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari  delle  funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle  imprese
e delle eventuali misure adottate ai sensi  del  comma  1-sexies.  In
caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»; 
    f) al comma 3, le parole «si applica il comma 2» sono  sostituite
dalle seguenti: «si applicano i commi 2 e 2-bis.»; 
    g) al comma 4 le  parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1-quater e 1-quinquies.». 
  2. All'articolo 77 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titolari delle partecipazioni  indicate  all'articolo  68
devono possedere requisiti di onorabilita' e  soddisfare  criteri  di
competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e  prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
        a) i requisiti di onorabilita'; 
        b)  i  criteri   di   competenza,   graduati   in   relazione
all'influenza sulla  gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare; 
        c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile  di  incidere  sulla  correttezza,  inclusa  la
reputazione, del titolare della partecipazione.»; 
        c) al comma 3 le parole  «In  mancanza  dei  requisiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano soddisfatti i requisiti
e i criteri»; 
        d) al comma 4 le parole «privi dei requisiti di onorabilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «che non soddisfano i requisiti  e  i
criteri» e le parole «devono essere» sono sostituite dalle  seguenti:
«sono». 
  3.  All'articolo  188,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei
titolari di funzioni  fondamentali  qualora  la  loro  permanenza  in
carica  sia  di  pregiudizio  per  la  sana   e   prudente   gestione
dell'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o  per   gli
interessi degli assicurati e degli aventi  diritto  alle  prestazioni
assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli  estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  76,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.». 
  4. All'articolo  311-sexies,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le  parole  «dell'articolo
191, comma  1,  lettera  g)»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
obblighi  in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione,   quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
          controllo  e  coloro  che  svolgono  funzioni  fondamentali
          presso le imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione
          devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
              1-bis. L'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
          dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione,  di  direzione,  di  controllo  nonche'  i
          soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso
          dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter,  1-quater  e
          1-quinquies. 
              1-ter. Ai fini del comma  1,  gli  esponenti  aziendali
          devono    possedere    requisiti    di    professionalita',
          onorabilita'  e   indipendenza,   soddisfare   criteri   di
          competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo  necessario
          all'efficace  espletamento   dell'incarico   in   modo   da
          garantire la  sana  e  prudente  gestione  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              1-quater. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          regolamento adottato  sentito  l'IVASS,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
          dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
          esponenti; 
                b) i requisiti di  professionalita'  ed  indipendenza
          graduati secondo  principi  di  proporzionalita'  e  tenuto
          conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto; 
                c) i criteri di competenza coerenti con la carica  da
          ricoprire  e  con  le   caratteristiche   dell'impresa   di
          assicurazione  o  di   riassicurazione,   e   di   adeguata
          composizione dell'organo; 
                d)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
          condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
          e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate,  ai
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  ad  ogni  altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
                e) i limiti al cumulo di incarichi per gli  esponenti
          delle  imprese  di  assicurazione  o  di   riassicurazione,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
                f) le cause che comportano la sospensione  temporanea
          dalla carica e la sua durata. 
              1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater
          sono altresi' determinati i casi in cui  tali  requisiti  e
          criteri di idoneita' si applicano  a  coloro  che  svolgono
          funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione. 
              1-sexies. Gli organi  di  amministrazione  e  controllo
          delle  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione
          valutano l'idoneita' dei propri esponenti  e  l'adeguatezza
          complessivadell'organo,documentando il processo di  analisi
          e motivando opportunamente l'esito  della  valutazione.  In
          caso di specifiche e limitate carenze riferite  ai  criteri
          previsti  ai  sensi  del  comma  1-quater,  lettera  c),  i
          medesimi  organi  possono  adottare  misure  necessarie   a
          colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle
          funzioni fondamentali. 
              2. Il difetto di idoneita', iniziale o  sopravvenuto  o
          la  violazione  al  cumulo  degli  incarichi  determina  la
          decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata  dall'organo  di
          appartenenza entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
          sono componenti di un organo la valutazione e la  pronuncia
          della decadenza  sono  effettuate  dall'organo  che  li  ha
          nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. 
              2-bis. L'IVASS, secondo modalita'  e  termini  da  esso
          stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti sui soggetti vigilati,  valuta  l'idoneita'  degli
          esponenti  e  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo   degli
          incarichi  e  l'idoneita'  dei  titolari   delle   funzioni
          fondamentali  tenendo  conto  anche  dell'analisi  compiuta
          dalle imprese e delle eventuali misure  adottate  ai  sensi
          del  comma  1-sexies.  In  caso  di  difetto  o  violazione
          pronuncia la decadenza dalla carica. 
              3. Nel caso di difetto dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
          assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi  2
          e 2-bis. 
              4.  Il  regolamento  di  cui  ai   commi   1-quater   e
          1-quinquies  stabilisce  le   cause   che   comportano   la
          sospensione temporanea dalla carica e  la  sua  durata.  La
          sospensione e' dichiarata con  le  modalita'  indicate  nel
          comma 2.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  del  citato
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 77 (Requisiti dei partecipanti). - 1. I  titolari
          delle  partecipazioni  indicate  all'articolo   68   devono
          possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente  gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione. 
              1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          regolamento adottato  sentito  l'IVASS,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
          dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione dell'impresa di  assicurazione
          o di riassicurazione che il titolare  della  partecipazione
          puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento  suscettibile  di  incidere   sulla   correttezza,
          inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione. 
              2. 
              3. Qualora  non  siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri non possono essere esercitati i diritti di  voto  e
          gli altri diritti, che consentono di influire  sull'impresa
          di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie di cui al  comma  1.  In
          caso di inosservanza, la deliberazione o il  diverso  atto,
          adottati con il voto o  il  contributo  determinanti  delle
          partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono  impugnabili
          secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione
          puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi  dalla
          data  della  deliberazione  o,  se  questa  e'  soggetta  a
          iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro  sei  mesi
          dall'iscrizione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  solo  a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per  le
          quali non puo' essere esercitato il diritto  di  voto  sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea. 
              4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste  dal
          comma 1, dei soggetti che non soddisfano i  requisiti  e  i
          criteri   sono   alienate   entro   i   termini   stabiliti
          dall'IVASS.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 188
          del citato decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. - 3. Omissis 
              3-bis.  L'IVASS  puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'articolo    47-quinquies,ovvero,    ai    fini    della
          salvaguardia della stabilita' del sistema  finanziario  nel
          suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
          di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          europeo  relative  alla  vigilanza   macroprudenziale   del
          sistema  finanziario  dell'Unione  europea,adottare  misure
          preventive o  correttive  nei  confrontianchedelle  singole
          imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi  inclusi  i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
                a) la  restrizione  dell'attivita',  ivi  incluso  il
          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei
          prodotti assicurativi; 
                b) il divieto di  effettuare  determinate  operazioni
          anche  di  natura  societariao  di  prevedere  limitazioni,
          restrizioni  temporanee  o  differimenti  per   determinate
          tipologie di operazioni  o  di  facolta'  esercitabili  dai
          contraenti; 
                c) la distribuzione di utili o di altri elementi  del
          patrimonio, nonche' la  fissazione  di  limiti  all'importo
          totale   della   parte   variabile   delle    remunerazioni
          dell'impresa; 
                d)  il   rafforzamento   dei   sistemi   di   governo
          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; 
                e) l'ordine di rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti
          aziendali o dei titolari di funzioni  fondamentali  qualora
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o per  gli  interessi  degli  assicurati  e
          degli aventi  diritto  alle  prestazioni  assicurative.  La
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  76,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          311-sexies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   311-sexies   (Sanzioni   amministrative    agli
          esponenti aziendali o al personale). -  1.  Fermo  restando
          quanto  previsto  all'articolo  325,  comma  1   circa   la
          responsabilita' delle imprese  nei  confronti  delle  quali
          sono accertate  le  violazioni,  per  l'inosservanza  delle
          norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a)  si
          applica, salvo che il fatto costituisca reato, la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque
          milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono  le
          funzioni di amministrazione, di  direzione,  di  controllo,
          nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
          di    rapporti    che    ne    determinano    l'inserimento
          nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
          rapporto di lavoro  subordinato  quando  l'inosservanza  e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
                a) la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali; 
                b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
          adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis,  lettere
          a), b) e c) e 214-bis, comma 1; 
                c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
          dell'articolo  76  o   dell'articolo   79,   comma   3,   o
          dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero  obblighi  in
          materia   di   remunerazione   e   incentivazione,   quando
          l'esponente o il personale e' la parte interessata. 
              Omissis.».