Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
Codice delle assicurazioni private
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere
idonei allo svolgimento dell'incarico.»;
b) al comma 1-bis, le parole «ha l'obbligo di dimostrare» sono
sostituite dalla seguente: «dimostra», e le parole «requisiti di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e criteri di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono
possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo
necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento
adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza graduati
secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e
complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da
queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo
principi di proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono
altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di
idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali
nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita'
dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando opportunamente
l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c),
i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La
valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni
fondamentali.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la
violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la
valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate
dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata
all'IVASS.».
e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti
al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese
e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In
caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»;
f) al comma 3, le parole «si applica il comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano i commi 2 e 2-bis.»;
g) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1-quater e 1-quinquies.».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68
devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento
adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o
misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi
inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la
reputazione, del titolare della partecipazione.»;
c) al comma 3 le parole «In mancanza dei requisiti» sono
sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano soddisfatti i requisiti
e i criteri»;
d) al comma 4 le parole «privi dei requisiti di onorabilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «che non soddisfano i requisiti e i
criteri» e le parole «devono essere» sono sostituite dalle seguenti:
«sono».
3. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei
titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli
interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che
sussista urgenza di provvedere.».
4. All'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «dell'articolo
191, comma 1, lettera g)», sono inserite le seguenti: «ovvero
obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione
dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i
soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso
dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e
1-quinquies.
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali
devono possedere requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario
all'efficace espletamento dell'incarico in modo da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata
composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,
graduati secondo principi di proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater
sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e
criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono
funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza
complessivadell'organo,documentando il processo di analisi
e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In
caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri
previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i
medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle
funzioni fondamentali.
2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
la violazione al cumulo degli incarichi determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.
2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2
e 2-bis.
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e
1-quinquies stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel
comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 77 (Requisiti dei partecipanti). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione che il titolare della partecipazione
puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza,
inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione.
2.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla
data della deliberazione o, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 1, dei soggetti che non soddisfano i requisiti e i
criteri sono alienate entro i termini stabiliti
dall'IVASS.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 188
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. - 3. Omissis
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies,ovvero, ai fini della
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel
suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,adottare misure
preventive o correttive nei confrontianchedelle singole
imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societariao di prevedere limitazioni,
restrizioni temporanee o differimenti per determinate
tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del
patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
311-sexies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli
esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la
responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si
applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo,
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere
a), b) e c) e 214-bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o
dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata.
Omissis.».