Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10
maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni commesse
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano
alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto.
4. I regolamenti di cui agli articoli 76 e 77 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall'articolo
3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019.
2. L'applicazione delle disposizioni di seguito
elencate e' differita come specificato:
a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano
a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018;
b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni
sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio
a partire dal 1° gennaio 2019;
c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee
il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere
dal 1° gennaio 2020;
d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni di attuazione previste dal presente
decreto legislativo sono adottate entro centottanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore ad eccezione di
quelle richiamate dal comma 2, lettera a), del presente
articolo che sono adottate entro ventiquattro mesi
dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo
3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo 6, e
all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della direttiva
2007/36/CE. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi
delle disposizioni sostituite o abrogate dal presente
decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti
materie. Fino a tale data esse continuano a essere
applicate.
4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in
materia di identificazione degli azionisti, trasmissione
delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei
diritti, come recepita dal presente decreto e dalle
relative disposizioni di attuazione, si applica agli
intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella
misura in cui sui conti da essi tenuti siano registrate
azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato emesse da societa' che hanno la loro sede
legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della
direttiva 2007/36/CE, la Consob e' l'autorita' competente
ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali
difficolta' pratiche nell'applicazione di tali disposizioni
e delle altre di cui al Capo I-bis della citata direttiva o
in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di
intermediari dell'Unione europea o di un Paese terzo.
- Il testo dell'articolo 76 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.