Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto. 4. I regolamenti di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49: «Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019. 2. L'applicazione delle disposizioni di seguito elencate e' differita come specificato: a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018; b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019; c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020; d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni di attuazione previste dal presente decreto legislativo sono adottate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore ad eccezione di quelle richiamate dal comma 2, lettera a), del presente articolo che sono adottate entro ventiquattro mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo 6, e all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal presente decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano a essere applicate. 4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti, come recepita dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, si applica agli intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella misura in cui sui conti da essi tenuti siano registrate azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato emesse da societa' che hanno la loro sede legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della direttiva 2007/36/CE, la Consob e' l'autorita' competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficolta' pratiche nell'applicazione di tali disposizioni e delle altre di cui al Capo I-bis della citata direttiva o in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di intermediari dell'Unione europea o di un Paese terzo. - Il testo dell'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.