Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10
maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni  commesse
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,  si  applicano
alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  previsto
dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal presente decreto. 
  4. I  regolamenti  di  cui  agli  articoli  76  e  77  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificati  dall'articolo
3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49: 
              «Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  Il
          presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019. 
              2.  L'applicazione  delle   disposizioni   di   seguito
          elencate e' differita come specificato: 
                a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano
          a decorrere dalla data di applicazione del  regolamento  di
          esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018; 
                b) l'articolo 3, comma 1, si applica  alle  relazioni
          sulla politica di remunerazione e sui compensi  corrisposti
          da pubblicare in occasione delle assemblee di  approvazione
          dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio
          a partire dal 1° gennaio 2019; 
                c) l'articolo 3, comma 4, si applica  alle  assemblee
          il cui avviso di convocazione sia  pubblicato  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2020; 
                d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un  anno
          dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
              3. Le disposizioni di attuazione previste dal  presente
          decreto legislativo sono adottate entro centottanta  giorni
          dalla data della sua entrata  in  vigore  ad  eccezione  di
          quelle richiamate dal comma 2,  lettera  a),  del  presente
          articolo  che  sono  adottate   entro   ventiquattro   mesi
          dall'adozione degli atti di esecuzione di cui  all'articolo
          3-bis, paragrafo 8,  all'articolo  3-ter,  paragrafo  6,  e
          all'articolo  3-quater,  paragrafo   3,   della   direttiva
          2007/36/CE. Le disposizioni di attuazione emanate ai  sensi
          delle  disposizioni  sostituite  o  abrogate  dal  presente
          decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata  in
          vigore  delle  nuove  disposizioni   nelle   corrispondenti
          materie.  Fino  a  tale  data  esse  continuano  a   essere
          applicate. 
              4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in
          materia di identificazione  degli  azionisti,  trasmissione
          delle  informazioni  e  agevolazione   dell'esercizio   dei
          diritti,  come  recepita  dal  presente  decreto  e   dalle
          relative  disposizioni  di  attuazione,  si  applica   agli
          intermediari dell'Unione europea o  di  Paesi  terzi  nella
          misura in cui sui conti da  essi  tenuti  siano  registrate
          azioni   ammesse   alla   negoziazione   in   un    mercato
          regolamentato emesse da societa' che  hanno  la  loro  sede
          legale in Italia. Ai sensi  dell'articolo  3-septies  della
          direttiva 2007/36/CE, la Consob e'  l'autorita'  competente
          ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali
          difficolta' pratiche nell'applicazione di tali disposizioni
          e delle altre di cui al Capo I-bis della citata direttiva o
          in caso di mancata osservanza delle medesime  da  parte  di
          intermediari dell'Unione europea o di un Paese terzo. 
              - Il testo dell'articolo 76 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 77 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.