IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito  legge  n.  205
del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, determina la data di  decorrenza  della  soppressione  della
forma pensionistica complementare residuale istituita  presso  l'INPS
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005); 
  Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della  legge  n.  205  del
2017,  in  base  al  quale  con  il  medesimo  decreto,  sentite   le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire  le   quote   di   TFR   maturando   nell'ipotesi   prevista
dall'articolo  8,  comma  7,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di
maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e  dotate  di  un  assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo  8,  comma  9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 175, della legge  n.  205  del
2017,  il  quale  prevede  che  con  il  medesimo  decreto  sono  poi
stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il  trasferimento  alla
forma di cui al comma  174  delle  posizioni  individuali  costituite
presso  la  forma  pensionistica  complementare  residuale  istituita
presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  252
del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa; 
  Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005,  e,  in  particolare,
l'articolo 9, comma 1, con  il  quale  e'  stata  costituita,  presso
l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita
prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge  23
agosto 2004, n.  243,  alla  quale  far  affluire  le  quote  di  TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Visto l'articolo 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto,  siano
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto  dall'articolo
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  30  gennaio  2007,   recante
«Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore  circa
la  destinazione  del  TFR  maturando  e   disciplina   della   forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio
2007, in base  al  quale  la  forma  di  previdenza  complementare  a
contribuzione   definita   costituita   presso   l'INPS,   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha
assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in  forma
abbreviata FONDINPS; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  2012,   recante
«Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica
complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con
il quale e' stato  ricostituito  il  predetto  organo  e  sono  stati
rinominati  i  suoi  componenti,  nonche'  confermato  l'incarico  di
Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi
incarichi; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentite le organizzazioni dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi
comparti del settore privato  in  ordine  alla  individuazione  della
forma pensionistica complementare cui far affluire le  quote  di  TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Sentita la COVIP; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza  di  sezione  del  16
gennaio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Liquidazione di FONDINPS 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  la  forma
pensionistica  complementare  residuale  denominata  «Fondo  pensione
complementare I.N.P.S.», in forma  abbreviata  «FONDINPS»,  istituita
presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione. 
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la  COVIP  nomina  il  Commissario  liquidatore  di
FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data  di  nomina  del
Commissario  liquidatore,  il  Comitato  amministratore  di  FONDINPS
continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo. 
  3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e'  sciolto  il
Comitato amministratore di FONDINPS e  il  Responsabile  di  FONDINPS
cessa dalla carica. 
  5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore  e
procedere, in ogni momento,  con  provvedimento  motivato,  alla  sua
revoca ed eventuale sostituzione. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 173, 174 e
          175 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art 1. (Omissis). 
                173. La forma pensionistica  complementare  residuale
          istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e'  soppressa,  con
          decorrenza dalla data determinata con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                174. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma  173,
          sentite le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale dei diversi  comparti  del  settore  privato,  e'
          individuata la forma pensionistica alla quale far  affluire
          le   quote   di   TFR   maturando   nell'ipotesi   prevista
          dall'articolo 8,  comma  7,  lettera  b),  numero  3),  del
          decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252.  Tale  forma
          pensionistica e' individuata tra  le  forme  pensionistiche
          negoziali di maggiori dimensioni sul piano  patrimoniale  e
          dotata  di   un   assetto   organizzativo   conforme   alle
          disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005. 
                175. Alla forma pensionistica di  cui  al  comma  174
          sono   altresi'   trasferite   le   posizioni   individuali
          costituite presso la forma pensionistica  complementare  di
          cui al comma 173, esistenti alla data di soppressione della
          stessa, secondo modalita' stabilite con il medesimo decreto
          di cui al comma 173, sentita la COVIP. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari): 
                «Art. 8. (Finanziamento). - 1 - 6 (Omissis). 
                7. Il  conferimento  del  TFR  maturando  alle  forme
          pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
          stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: 
                  a) modalita' esplicite: entro sei mesi  dalla  data
          di prima assunzione il lavoratore puo'  conferire  l'intero
          importo del  TFR  maturando  ad  una  forma  di  previdenza
          complementare   dallo   stesso   prescelta;   qualora,   in
          alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo  di
          tempo, di mantenere il  TFR  maturando  presso  il  proprio
          datore di lavoro, tale scelta puo'  essere  successivamente
          revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
          una  forma   pensionistica   complementare   dallo   stesso
          prescelta; 
                  b) modalita' tacite: nel caso in cui il  lavoratore
          nel periodo di tempo indicato alla lettera a)  non  esprima
          alcuna volonta',  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla
          scadenza dei sei mesi ivi previsti: 
                    1)  il  datore  di  lavoro  trasferisce  il   TFR
          maturando   dei   dipendenti   alla   forma   pensionistica
          collettiva prevista dagli accordi o  contratti  collettivi,
          anche  territoriali,  salvo  sia  intervenuto  un   diverso
          accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una
          forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1,  comma
          2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,  n.  243;
          tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al
          lavoratore, in modo diretto e personale; 
                    2)  in   caso   di   presenza   di   piu'   forme
          pensionistiche di  cui  al  n.  1),  il  TFR  maturando  e'
          trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella  alla
          quale  abbia  aderito  il  maggior  numero  di   lavoratori
          dell'azienda; 
                    3) qualora non siano applicabili le  disposizioni
          di cui ai numeri 1) e 2), il datore di  lavoro  trasferisce
          il TFR maturando  alla  forma  pensionistica  complementare
          individuata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti
          del settore privato; 
                  c)  con  riferimento   ai   lavoratori   di   prima
          iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
          al 29 aprile 1993: 
                    1) fermo restando  quanto  previsto  all'articolo
          20, qualora risultino iscritti, alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  a   forme   pensionistiche
          complementari  in  regime  di  contribuzione  definita,  e'
          consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data  o
          dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere
          il residuo  TFR  maturando  presso  il  proprio  datore  di
          lavoro, ovvero  conferirlo,  anche  nel  caso  in  cui  non
          esprimano  alcuna  volonta',   alla   forma   complementare
          collettiva alla quale gli stessi abbiano gia' aderito; 
                    2) qualora non risultino iscritti, alla  data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   a   forme
          pensionistiche  complementari,  e'  consentito   scegliere,
          entro sei mesi dalla predetta data,  se  mantenere  il  TFR
          maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo, nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi  o
          contratti collettivi, ovvero,  qualora  detti  accordi  non
          prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
          al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
          ad una forma pensionistica complementare; nel caso  in  cui
          non esprimano alcuna volonta', si applica  quanto  previsto
          alla lettera b). 
                9.  Gli  statuti  e   i   regolamenti   delle   forme
          pensionistiche  complementari   prevedono,   in   caso   di
          conferimento tacito del TFR, l'investimento di  tali  somme
          nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da  garantire
          la restituzione del capitale e rendimenti comparabili,  nei
          limiti previsti dalla normativa statale e  comunitaria,  al
          tasso di rivalutazione del TFR. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  5
          dicembre   2005,   n.   252   (Disciplina    delle    forme
          pensionistiche complementari), abrogato dalla citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recava: 
                «Art.  9.  (Istituzione  e  disciplina  della   forma
          pensionistica complementare residuale presso l'INPS). -  1.
          Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          e'  costituita  la  forma  pensionistica  complementare   a
          contribuzione definita prevista dall'articolo 1,  comma  2,
          lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
          quale affluiscono le quote di  TFR  maturando  nell'ipotesi
          prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3).  Tale
          forma pensionistica  e'  integralmente  disciplinata  dalle
          norme del presente decreto. 
                2. La forma pensionistica di cui al presente articolo
          e' amministrata  da  un  comitato  dove  e'  assicurata  la
          partecipazione dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei
          datori di lavoro, secondo un criterio di  pariteticita'.  I
          membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e restano  in  carica  per  quattro
          anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          decreto di cui all'articolo 4, comma 3. 
                3. La  posizione  individuale  costituita  presso  la
          forma pensionistica di cui al presente articolo puo' essere
          trasferita, su richiesta del lavoratore,  anche  prima  del
          termine di cui all'articolo 14, comma  6,  ad  altra  forma
          pensionistica dallo stesso prescelta.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 2004, n.  243  (Norme  in  materia  pensionistica  e
          deleghe al Governo nel settore della  previdenza  pubblica,
          per   il   sostegno   alla   previdenza   complementare   e
          all'occupazione stabile e per il  riordino  degli  enti  di
          previdenza ed assistenza obbligatoria): 
                «Art. 1. - 1. (Omissis). 
                2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui  al
          comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione  e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) individuare le forme di tutela atte a  garantire
          la  correttezza  dei  dati  contributivi  e   previdenziali
          concernenti  il  personale   dipendente   dalle   pubbliche
          amministrazioni; 
                  b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il
          preventivo  accordo   del   datore   di   lavoro   per   il
          proseguimento   dell'attivita'   lavorativa   qualora    il
          lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione  di
          vecchiaia, con l'applicazione degli  incentivi  di  cui  ai
          commi da 12 a 17 e fatte salve  le  disposizioni  di  legge
          vigenti in materia di pensionamento  di  vecchiaia  per  le
          lavoratrici, e facendo comunque salva la  facolta'  per  il
          lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia  liquidato
          esclusivamente  secondo   il   sistema   contributivo,   di
          proseguire  in  modo  automatico   la   propria   attivita'
          lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni; 
                  c) ampliare  progressivamente  la  possibilita'  di
          totale cumulabilita' tra pensione di anzianita'  e  redditi
          da   lavoro   dipendente   e    autonomo,    in    funzione
          dell'anzianita' contributiva e dell'eta'; 
                  d)  adottare   misure   volte   a   consentire   la
          progressiva anticipazione della facolta' di  richiedere  la
          liquidazione del supplemento di pensione fino  a  due  anni
          dalla data di decorrenza della pensione  o  del  precedente
          supplemento; 
                  e)  adottare  misure  finalizzate  ad  incrementare
          l'entita'  dei   flussi   di   finanziamento   alle   forme
          pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
          contestuale  incentivazione  di   nuova   occupazione   con
          carattere di stabilita', prevedendo a tale fine: 
                    1)  il  conferimento,  salva  diversa   esplicita
          volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento  di  fine
          rapporto maturando alle forme pensionistiche  complementari
          di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile1993,  n.  124,
          garantendo che il  lavoratore  stesso  abbia  una  adeguata
          informazione sulla tipologia, le condizioni per il  recesso
          anticipato, i rendimenti stimati dei  fondi  di  previdenza
          complementare per i quali e'  ammessa  l'adesione,  nonche'
          sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche  a  cui
          conferire  il  trattamento   di   fine   rapporto,   previa
          omogeneizzazione delle stesse in materia di  trasparenza  e
          tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
          gia' prevedono l'accantonamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto e altri accantonamenti  previdenziali  presso  gli
          enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
          per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
          citato decreto legislativo n. 124 del 1993; 
                    2)  l'individuazione  di  modalita'   tacite   di
          conferimento del trattamento  di  fine  rapporto  ai  fondi
          istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro  strutture
          pubbliche o a partecipazione pubblica  all'uopo  istituite,
          oppure in base ai contratti e  accordi  collettivi  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'articolo  3  e  al  comma2
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.
          124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti
          in base alle lettere c) e  c-bis)  dell'articolo  3,  comma
          1,del medesimo decreto legislativo,  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna
          forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la
          facolta' di scelta in favore di una  delle  forme  medesime
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del relativo decreto legislativo, emanato  ai  sensi
          del comma 1 e del presente comma,  ovvero  entro  sei  mesi
          dall'assunzione; 
                    3) la possibilita'  che,  qualora  il  lavoratore
          abbia diritto ad un contributo  del  datore  di  lavoro  da
          destinare alla previdenza complementare,  detto  contributo
          affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
          stesso o alla quale egli intenda  trasferirsi  ovvero  alla
          quale il contributo debba essere  conferito  ai  sensi  del
          numero 2); 
                    4)   l'eliminazione   degli   ostacoli   che   si
          frappongono  alla  libera  adesione  e   circolazione   dei
          lavoratori  all'interno  del   sistema   della   previdenza
          complementare,  definendo  regole  comuni,  in  ordine   in
          particolare alla comparabilita' dei costi, alla trasparenza
          e portabilita', alfine di tutelare  l'adesione  consapevole
          dei soggetti destinatari; la rimozione  dei  vincoli  posti
          dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
          aprile1993, n. 124, e  successive  modificazioni,  al  fine
          della equiparazione tra forme pensionistiche;  l'attuazione
          di quanto necessario al fine di  favorire  le  adesioni  in
          forma collettiva  ai  fondi  pensione  aperti,  nonche'  il
          riconoscimento al lavoratore dipendente che si  trasferisca
          volontariamente da una forma  pensionistica  all'altra  del
          diritto al  trasferimento  del  contributo  del  datore  di
          lavoro  in  precedenza  goduto,  oltre   alle   quote   del
          trattamento di fine rapporto; 
                    5) che la  contribuzione  volontaria  alle  forme
          pensionistiche possa proseguire anche oltre i  cinque  anni
          dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile; 
                    6)   il   ricorso   a   persone   particolarmente
          qualificate   e   indipendenti    per    il    conferimento
          dell'incarico di responsabile dei  fondi  pensione  nonche'
          l'incentivazione dell'attivita' di eventuali  organismi  di
          sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive
          ai fondi pensione aperti, anche ai sensi  dell'articolo  5,
          comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
                    7) la costituzione,  presso  enti  di  previdenza
          obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali  destinare
          in via residuale le quote del trattamento di fine  rapporto
          non altrimenti devolute; 
                    8)  l'attribuzione  ai   fondi   pensione   della
          contitolarita' con  i  propri  iscritti  del  diritto  alla
          contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
          e' tenuto il datore di  lavoro,  e  la  legittimazione  dei
          fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
          coattiva,  a  rappresentare   i   propri   iscritti   nelle
          controversie aventi ad oggetto i contributi omessi  nonche'
          l'eventuale danno derivante dal mancato  conseguimento  dei
          relativi rendimenti; 
                    9)  la  subordinazione   del   conferimento   del
          trattamento di fine rapporto, di cui ai  numeri  1)  e  2),
          all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
          l'individuazione delle necessarie compensazioni in  termini
          di facilita' di accesso al credito, in particolare  per  le
          piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
          del lavoro e di eliminazione  del  contributo  relativo  al
          finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
          rapporto; 
                    10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
          d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili  al
          tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; 
                    11)  l'assoggettamento   delle   prestazioni   di
          previdenza complementare a vincoli in tema di  cedibilita',
          sequestrabilita'  e  pignorabilita'   analoghi   a   quelli
          previsti per la previdenza di base; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 765,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)): 
                «Art. 1. - 1. - 764. (Omissis). 
                765.  Ai  fini  della   realizzazione   di   campagne
          informative a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, d'intesa con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli
          alle forme pensionistiche complementari  nonche'  per  fare
          fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle  connesse
          procedure di espressione delle volonta' dei  lavoratori  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
          n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007,  la  spesa  di  17
          milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Commissione  di
          vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare  entro  un
          mese dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto
          dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252  del
          2005,  con  particolare  riferimento  alle   procedure   di
          espressione  della  volonta'  del   lavoratore   circa   la
          destinazione del trattamento di fine rapporto maturando,  e
          dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del
          2005. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  interministeriale   30   gennaio   2007
          (Attuazione dell'  articolo  1,  comma  765,  della  L.  27
          dicembre 2006,  n.  296.  Procedure  di  espressione  della
          volonta' del  lavoratore  circa  la  destinazione  del  TFR
          maturando   e   disciplina   della   forma    pensionistica
          complementare  residuale  presso  l'INPS   (FONDINPS),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  2007,  n.
          26. 
              -   Il   decreto   ministeriale   10    ottobre    2012
          (Ricostituzione del Comitato, amministratore della forma di
          previdenza   complementare   a    contribuzione    definita
          costituita presso l'INPS),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 2012, n. 255.