Art. 2 
 
Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote  di
  TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi  prevista  dall'articolo
  8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo  n.  252
  del 2005. 
 
  1. A decorrere dal primo giorno del secondo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  FONDINPS  e'  chiusa
alle nuove adesioni. 
  2. A decorrere dalla data di cui  al  comma  1,  le  quote  di  TFR
maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8,  comma
7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n.  252  del  2005,
affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata  «Fondo
nazionale pensione  complementare  per  i  lavoratori  dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini»
in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo  dei  fondi
pensione tenuto dalla COVIP. 
  3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del  Fondo
COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo  8,  comma
9, del decreto legislativo n. 252 del 2005. 
  4. La posizione individuale dei nuovi iscritti  taciti  di  cui  al
comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo'  essere  trasferita,
su richiesta  di  questi  ultimi,  ad  un'altra  forma  pensionistica
complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 8,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005, si vedano le note alle
          premesse.