Art. 3 Soggetti gia' iscritti a FONDINPS 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili: a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti; b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti; d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme pensionistiche complementari; e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione. 4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d).