Art. 4 Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS 1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005; b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA; c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche; d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4; e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.