Art. 4 
 
  Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS 
 
  1. Al fine di  assicurare  un'adeguata  tutela  dei  soggetti  gia'
iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza  dei  meccanismi  di
funzionamento del  Fondo  COMETA  e  dei  diritti  e  degli  obblighi
connessi all'adesione allo stesso, in  sede  di  trasferimento  delle
relative posizioni individuali al Fondo COMETA  trovano  applicazione
le seguenti disposizioni: 
    a) le posizioni in essere sono  trasferite  in  un  comparto  che
presenti le caratteristiche di  cui  all'articolo  8,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 252 del 2005; 
    b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli  iscritti
a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni
che hanno determinato la chiusura di  FONDINPS  e  che  fornisca  gli
elementi identificativi del Fondo COMETA; 
    c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione  delle
posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente  a
una descrizione delle relative caratteristiche; 
    d)  gli  iscritti  sono  informati  in  merito  al   diritto   di
trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4; 
    e) sono messi a disposizione degli  iscritti  i  documenti  e  le
informazioni previste dalle  disposizioni  COVIP  relativamente  alle
adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 8,  comma  9,  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005, si vedano le note alle
          premesse.