Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  della  presente
legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per  gli
anni 2021 e 2022, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.