Art. 3 
 
            Punto d'informazione nazionale per il calcio 
 
  1. Il Punto  d'informazione  nazionale  per  il  calcio,  ai  sensi
dell'articolo 11  della  Convenzione  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge, e' individuato  presso  il  Ministero  dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.