Art. 4 Clausole finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, ad esclusione dell'art. 4 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, letterab, e 9 dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.