Art. 4 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui  all'art.
1 della  presente  legge,  ad  esclusione  dell'art.  4  dell'Accordo
medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli  5,  paragrafo  1,
letterab, e 9 dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge  si
fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.