Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'articolo  2  dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 8.818 annui  ad
anni  alterni  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del programma  « Fondi  di  riserva  e  speciali »  della
missione  « Fondi  da  ripartire »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.