Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad  esclusione  dell'articolo  2
dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli  3,  paragrafo  1,
letterab, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo  1  della  presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.