IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva
2009/16/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle  disposizioni  ed  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi; 
  Vista la direttiva n.  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti  prodotti  dalle  navi  ed  i  residui  del
carico; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione   della   direttiva   2009/16/CE,   recante    le    norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile  18  febbraio
1992, n. 280, recante regolamento  recante  disposizioni  applicative
del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di  albi
speciali delle imprese  navalmeccaniche,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per
il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 24 ottobre 2017; 
  Visto  il  decreto  del  Comandante  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi -
Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il  rilascio  dei
certificati alla nave nonche'  per  le  autorizzazioni  all'organismo
riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto  interministeriale  12
ottobre 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'8
giugno 2019; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica  non  hanno  espresso  il  proprio  parere   nei   termini
prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  reca  la  disciplina  sanzionatoria  delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e  14  del
regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica
alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'articolo 33  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo
          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.». 
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 4 ottobre  2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera  d),
          della medesima legge, entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare  o  amministrativa,  ovvero  in   regolamenti
          dell'Unione europea pubblicati  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, per  i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1257/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo  al
          riciclaggio delle navi e che modifica il  regolamento  (CE)
          n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 330. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. 
              - La direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti  e
          che abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
          novembre 2008, n. L 312. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272
          (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e  salute  dei
          lavoratori  nell'espletamento  di  operazioni   e   servizi
          portuali,   nonche'   di   operazioni   di    manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182
          (Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE   relativa   agli
          impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti  dalle
          navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva 2009/16/CE,  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE,  relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1257/2013 si veda nelle note alle premesse.