Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «amministrazione»:  il  Comando  generale  del  corpo   delle
Capitanerie  di  porto,  quale  autorita'  responsabile  dei  compiti
attinenti alle navi  battenti  bandiera  italiana  o  alle  navi  che
operano sotto l'autorita' dello Stato; 
    b) «impianto di  riciclaggio  delle  navi»:  cantiere  navale  di
demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese  di  demolizione
navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c),  della  legge  14
giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013; 
    c) «operatore dell'impianto di  riciclaggio»:  persona  fisica  o
giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio; 
    d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente
al  regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009; 
    e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
    f) «riciclaggio delle navi»: l'attivita' di demolizione  completa
o parziale di una nave in un  impianto  di  riciclaggio  al  fine  di
recuperare componenti e materiali da  ritrattare,  preparare  per  il
riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo  la  gestione  dei
materiali pericolosi e di altro tipo,  che  comprende  le  operazioni
connesse  come  lo  stoccaggio  e  il  trattamento  di  componenti  e
materiali  sul  sito,  ma  non  il  loro  ulteriore   trattamento   o
smaltimento in impianti separati. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'articolo 19 della legge 14 giugno 1989,
          n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica
          ed armatoriale  e  provvedimenti  a  favore  della  ricerca
          applicata al settore  navale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O, cosi' recita: 
                «Titolo   IV   -   Albi   speciali   delle    imprese
          navalmeccaniche 
                Art. 19. - 1.  Sono  istituiti  presso  il  Ministero
          della marina mercantile: 
                  a) l'Albo speciale  delle  imprese  di  costruzione
          navale; 
                  b) l'Albo speciale  delle  imprese  di  riparazione
          navale; 
                  c) l'Albo speciale  delle  imprese  di  demolizione
          navale. 
                2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1,
          riferita al momento della  presentazione  dell'istanza,  e'
          obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle  provvidenze
          a  sostegno  dell'attivita'  navalmeccanica,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 8. 
                3. L'iscrizione puo' essere altresi'  consentita  per
          l'esecuzione dei lavori  per  conto  delle  Amministrazioni
          dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
          della   marina   mercantile   da   parte   delle   predette
          Amministrazioni ed enti.». 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1257/2013 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          391/2009 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  181   del   codice   della
          navigazione cosi' recita: 
                «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave  non
          puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte  del
          comandante del porto o dell'autorita' consolare. 
                Il rilascio delle  spedizioni  si  effettua  mediante
          apposizione del visto - con indicazione  dell'ora  e  della
          data - sulla  dichiarazione  integrativa  di  partenza  che
          viene  consegnata  in  copia,   o   trasmessa   con   mezzi
          elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
          conservarla tra i documenti di  bordo  fino  al  successivo
          approdo. 
                Le spedizioni non possono essere  rilasciate  qualora
          risulti che l'armatore o il comandante della  nave  non  ha
          adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia,  da
          quelle per la sicurezza  della  navigazione,  nonche'  agli
          obblighi  relativi  alle  visite   ed   alle   prescrizioni
          impartite  dalle  competenti   autorita'.   Del   pari   le
          spedizioni non possono essere  rilasciate  qualora  risulti
          che l'armatore o il comandante della nave non  ha  compiuto
          gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non  ha
          provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari],
          al versamento  delle  cauzioni  eventualmente  richieste  a
          norma delle vigenti disposizioni di legge o  regolamentari,
          nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
          legge.».