Art. 3 Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000. 3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 4. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000. 5. Chiunque, pur in conformita' delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. 6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che: a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall'approvazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento; b) non notifica all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'autorita' che rilascia le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento; c) non trasmette all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'amministrazione o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.