Art. 3 
 
Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli  9,
               13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto
di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione  dei  requisiti  e
delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,  lettere  b),
c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto
di riciclaggio realizzato o gestito in  violazione  dei  requisiti  e
delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,  lettere  d),
f), g), h), i) e  j)  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000. 
  3. L'operatore di un impianto di  riciclaggio  che  intraprende  il
riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita'  al
riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo  9,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 50.000. 
  4. Chiunque, senza l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  14  del
regolamento,  realizza  o  gestisce  un  impianto  di  riciclaggio  o
intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo  13,  paragrafo  1,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 30.000 a euro 100.000. 
  5.  Chiunque,  pur  in  conformita'  delle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un  impianto  di
riciclaggio o intraprende il  riciclaggio  di  una  nave  in  assenza
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  14  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  20.000  a
euro 60.000. 
  6. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che: 
    a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un  organismo
riconosciuto   da    essa    autorizzato,    entro    dieci    giorni
dall'approvazione e comunque prima dell'inizio  delle  operazioni  di
riciclaggio,  il  piano  di   riciclaggio   della   nave   ai   sensi
dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento; 
    b)  non  notifica  all'autorita'   marittima   nel   cui   ambito
territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio  e  all'autorita'  che
rilascia le spedizioni ai  sensi  dell'articolo  181,  comma  1,  del
codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui  all'articolo  13,
paragrafo 2, lettera b) del regolamento; 
    c)  non  trasmette  all'autorita'  marittima   nel   cui   ambito
territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e  all'amministrazione
o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il
certificato di idoneita' al  riciclaggio,  entro  quattordici  giorni
dalla fine delle  operazioni  di  riciclaggio,  la  dichiarazione  di
completamento del riciclaggio di cui all'articolo  13,  paragrafo  2,
lettera c) del regolamento.