Art. 4 Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013 1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita' senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.