Art. 4 
 
Violazione  delle  diposizioni  sul  piano  di  riciclaggio  di   cui
            all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013 
 
  1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita'
senza predisporre il piano di cui  all'articolo  7  del  regolamento,
ovvero  prima  della  sua  approvazione  da  parte   del   capo   del
compartimento marittimo, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.