Art. 5 Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013 1. L'armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi come previsto dall'articolo 5 del regolamento, nonche' l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 2. L'armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 3. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. 4. L'armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. 5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.