Art. 5 
 
Violazioni dell'armatore o del comandante della nave  degli  obblighi
  di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013 
 
  1. L'armatore e il comandante della nave che violano  gli  obblighi
di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali
pericolosi come previsto dall'articolo  5  del  regolamento,  nonche'
l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo
articolo, sono soggetti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 50.000. 
  2. L'armatore e il comandante della  nave  che  impiegano  la  nave
senza che siano stati eseguiti i controlli  di  cui  all'articolo  8,
paragrafi 4, 5 e 6  del  regolamento,  ovvero  senza  che  sia  stato
rilasciato il  certificato  di  inventario  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000  a
euro 50.000. 
  3.  L'armatore  che  non  ottempera  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e'  soggetto
alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  euro  10,00  per  ogni
tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la
notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo  6,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima  nel
cui ambito territoriale ha  sede  l'impianto  di  riciclaggio,  entro
quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio,
e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.000 a euro 10.000. 
  4. L'armatore e il comandante della nave che  inviano  la  nave  al
riciclaggio  senza  che  sia  stato  rilasciato  il  certificato   di
idoneita' al riciclaggio di cui  all'articolo  9,  paragrafo  9,  del
regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000  a
euro 60.000. 
  5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese
terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale  e  che  non
detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4,  5  e  6  del
regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro  5.000  a
euro 50.000. 
  6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese
terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in  violazione
a quanto previsto dall'articolo 12,  paragrafo  2,  del  regolamento,
sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.