Art. 6 Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013 1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.