Art. 7 
 
        Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni 
                    e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del  regolamento
sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da
essa autorizzato. Le attivita' di controllo di  cui  all'articolo  11
del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato  del  Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. 
  2. Le attivita' di accertamento delle  infrazioni  sono  effettuate
dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti in servizio presso  le  sue  articolazioni  centrali  e
periferiche. 
  3.  L'autorita'  competente  a  ricevere   il   rapporto   di   cui
all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e'
il capo del compartimento marittimo,  ferme  le  competenze  previste
dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle
sanzionate  dal  presente  decreto.  Per   le   violazioni   commesse
all'estero, e' competente il  capo  del  compartimento  marittimo  di
iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto
previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui agli articoli 3, 4, 5 e  6  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, destinati  all'implementazione  delle  attivita'  di
vigilanza  e  controllo  previste   dal   presente   decreto   e   al
finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle
navi in Paesi terzi. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo  dell'articolo  17  della  citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
          decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge  20  giugno
          1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Il capo I, sezioni I e  II,  della  citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
                Sezione I - Principi generali 
                Sezione II - Applicazione».