Art. 10 
 
                 Modifiche alle disposizioni vigenti 
 
  1. All'articolo 31-bis, terzo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   come   modificato
dall'articolo 11, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis  e  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis  bis,  8
bis ter e 10». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo dell'articolo 31-bis del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  31-bis   (Assistenza   per   lo   scambio   di
          informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
          dell'Unione  europea).  -   L'Amministrazione   finanziaria
          provvede allo scambio, con le  altre  autorita'  competenti
          degli Stati membri dell'Unione europea, delle  informazioni
          necessarie per assicurare il  corretto  accertamento  delle
          imposte  di  qualsiasi  tipo  riscosse  da  o   per   conto
          dell'amministrazione  finanziaria  e   delle   ripartizioni
          territoriali, comprese le autorita' locali.  Essa,  a  tale
          fine, puo' autorizzare la  presenza  nel  territorio  dello
          Stato di funzionari  delle  amministrazioni  fiscali  degli
          altri Stati membri. 
                L'Amministrazione finanziaria provvede alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
                In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8 bis,  8
          bis bis, 8 bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE  del  15
          febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato  la  direttiva
          77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 
                Le informazioni non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
                Le informazioni sono trattate e tenute segrete con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
                Non e' considerata violazione del  segreto  d'ufficio
          la comunicazione da parte dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
                In sede di assistenza e cooperazione per  lo  scambio
          di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi  e
          la   partecipazione   alle   indagini   amministrative   di
          funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri  stati
          membri dell'Unione europea, e'  disciplinata  dall'articolo
          11 della direttiva 2011/16/UE  del  15  febbraio  2011  del
          Consiglio.      Alla      presenza      dei      funzionari
          dell'Amministrazione   finanziaria,   che   esercitano   il
          coordinamento delle indagini amministrative,  i  funzionari
          esteri  possono  interrogare  i  soggetti   sottoposti   al
          controllo  ed  esaminare  la  relativa  documentazione,   a
          condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
          richiedente  e  l'autorita'  interpellata.   I   funzionari
          dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
          informazioni   scambiate   durante   le   indagini   svolte
          all'estero. 
                Quando la  situazione  di  uno  o  piu'  soggetti  di
          imposta presenta un interesse comune  o  complementare  con
          altri  Stati  membri,  l'Amministrazione  finanziaria  puo'
          decidere  di  procedere  a  controlli  simultanei  con   le
          Amministrazioni  finanziarie  degli  altri  Stati   membri,
          ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
          informazioni cosi' ottenute quando tali controlli  appaiano
          piu' efficaci di un controllo eseguito  da  un  solo  Stato
          membro. 
                L'Amministrazione       finanziaria        individua,
          autonomamente,  i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende
          proporre un controllo simultaneo, informando  le  autorita'
          competenti degli altri Stati  membri  interessati  circa  i
          casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale  fine,
          essa indica, per quanto possibile, i motivi per  cui  detti
          casi sono stati  scelti  e  fornisce  le  informazioni  che
          l'hanno indotta a proporli, indicando il termine  entro  il
          quale i controlli devono essere effettuati. 
                Qualora l'autorita'  competente  di  un  altro  Stato
          membro proponga di partecipare ad un controllo  simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
                Nel caso  di  adesione  alla  proposta  di  controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
                Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 29, cosi recita: 
                «Art. 11 (Modifiche normative). - 1. Al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 31-bis,  primo  comma,  le  parole:
          "sul  reddito  e  sul  patrimonio»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di  qualsiasi  tipo  riscosse  da  o  per  conto
          dell'amministrazione  finanziaria  e   delle   ripartizioni
          territoriali, comprese le autorita' locali"; 
                  b) all'articolo 31-bis, dopo il  secondo  comma  e'
          inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione
          nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria
          opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7,  8
          e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15  febbraio  2011  del
          Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE  del  19
          dicembre 1977."; 
                  c)  all'articolo  31-bis,  il   quarto   comma   e'
          sostituito dal seguente: "Le informazioni sono  trattate  e
          tenute segrete con i limiti e  le  modalita'  previsti  dal
          CAPO  IV,  condizioni  che  disciplinano  la   cooperazione
          amministrativa, e VI, relazioni con i  Paesi  terzi,  della
          direttiva 2011/16/UE."; 
                  d) all'articolo 31-bis, dopo  il  quinto  comma  e'
          inserito il seguente: 
                    "In sede di  assistenza  e  cooperazione  per  lo
          scambio  di  informazioni,   la   presenza   negli   uffici
          amministrativi   e   la   partecipazione   alle    indagini
          amministrative di funzionari delle amministrazioni  fiscali
          degli  altri   stati   membri   dell'Unione   europea,   e'
          disciplinata dall'articolo 11  della  direttiva  2011/16/UE
          del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.  Alla  presenza  dei
          funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano
          il   coordinamento   delle   indagini   amministrative,   i
          funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti
          al controllo ed esaminare  la  relativa  documentazione,  a
          condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
          richiedente  e  l'autorita'  interpellata.   I   funzionari
          dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
          informazioni   scambiate   durante   le   indagini   svolte
          all'estero."; 
                  e) all'articolo 60-bis,  primo  comma,  le  parole:
          "sulle imposte indicate  nell'articolo  1  della  direttiva
          77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977,  modificata
          dalle direttive 2003/93/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre
          2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004"  sono
          sostituite  dalle   seguenti:   «sulle   imposte   indicate
          nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15  febbraio
          2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE
          del 19 dicembre 1977"; 
                  f) all'articolo 60-bis, secondo comma,  le  parole:
          "sulle imposte indicate  nell'articolo  1  della  direttiva
          77/799/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "sulle  imposte
          indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del  15
          febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato  la  direttiva
          77/799/CEE del 19 dicembre 1977"; 
                  g) all'articolo 60-bis, dopo il  secondo  comma  e'
          inserito il seguente: "L'amministrazione  finanziaria  puo'
          notificare  un  documento,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio
          di un altro Stato membro.". 
                2. I servizi di collegamento non hanno  l'obbligo  di
          effettuare indagini o di comunicare  informazioni,  qualora
          condurre  tali  indagini  o  raccogliere  le   informazioni
          richieste   per   fini   propri    non    sia    consentito
          dall'ordinamento.».