Art. 10
Modifiche alle disposizioni vigenti
1. All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis e 10» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8
bis ter e 10».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 31-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di
informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea). - L'Amministrazione finanziaria
provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti
degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni
necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali. Essa, a tale
fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello
Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli
altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8 bis, 8
bis bis, 8 bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio
la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio
di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e
la partecipazione alle indagini amministrative di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati
membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo
11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il
coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari
esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al
controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di
imposta presenta un interesse comune o complementare con
altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo'
decidere di procedere a controlli simultanei con le
Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri,
ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano
piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato
membro.
L'Amministrazione finanziaria individua,
autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende
proporre un controllo simultaneo, informando le autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati circa i
casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,
essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti
casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che
l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il
quale i controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato
membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, cosi recita:
«Art. 11 (Modifiche normative). - 1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole:
"sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali";
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione
nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria
opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8
e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977.";
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma e'
sostituito dal seguente: "Le informazioni sono trattate e
tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal
CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione
amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE.";
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente:
"In sede di assistenza e cooperazione per lo
scambio di informazioni, la presenza negli uffici
amministrativi e la partecipazione alle indagini
amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali
degli altri stati membri dell'Unione europea, e'
disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE
del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei
funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano
il coordinamento delle indagini amministrative, i
funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti
al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.";
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole:
"sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva
77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata
dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre
2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004" sono
sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate
nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio
2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE
del 19 dicembre 1977";
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole:
"sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva
77/799/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte
indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977";
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente: "L'amministrazione finanziaria puo'
notificare un documento, secondo le modalita' di cui
all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio
di un altro Stato membro.".
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di
effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora
condurre tali indagini o raccogliere le informazioni
richieste per fini propri non sia consentito
dall'ordinamento.».