Art. 11 Obblighi di conservazione della documentazione 1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero: a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate; b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.