Art. 11
Obblighi di conservazione della documentazione
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini
dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
le informazioni sono comunicate;
b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in
cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di
omessa comunicazione.