Art. 11 
 
           Obblighi di conservazione della documentazione 
 
  1.  Gli  intermediari  e  i   contribuenti   obbligati   ai   sensi
dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati  utilizzati  ai  fini
dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero: 
    a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
le informazioni sono comunicate; 
    b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo  a  quello  in
cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse,  nel  caso  di
omessa comunicazione.