Art. 12 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nei casi di  omessa  comunicazione  delle  informazioni  di  cui
all'articolo 6  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  del  18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. 
  2.  Nei  casi  di  incompleta  o   inesatta   comunicazione   delle
informazioni  di  cui  all'articolo  6   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo del 18  dicembre  1997,  n.  471,  ridotta  della
meta'. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo del
          18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 133,  lettera  q),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1998, n. 5, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 10 (Violazione degli obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie  e  dei   documenti   richiesti   ai   sensi
          dell'articolo 32, primo comma, numero 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          nell'esercizio dei poteri inerenti  all'accertamento  delle
          imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
          documenti  trasmessi  non  rispondono  al   vero   o   sono
          incompleti, si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          2.000 a euro 21.000. Si considera  omessa  la  trasmissione
          non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
          alla meta' se la trasmissione avviene nei  quindici  giorni
          successivi. 
                1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
                3. Si  presume  che  autori  della  violazione  siano
          coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
                4. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.».