Art. 12
Sanzioni
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle
informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della
meta'.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo del
18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5, S.O., cosi' recita:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano
coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».