Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto,
riguardante l'Italia e una o piu' giurisdizioni estere, qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto
risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
2) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto sono
contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello
Stato e in una o piu' giurisdizioni estere;
3) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto
svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una
stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto
riguarda almeno una parte dell'attivita' della stabile
organizzazione;
4) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto,
senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile
organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale
giurisdizione un'attivita';
5) lo schema, accordo o progetto puo' alterare la corretta
applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni
o sull'identificazione del titolare effettivo;
b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;
c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza,
organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un
meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia
l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso
altri soggetti, svolge un'attivita' di assistenza o consulenza
riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione
ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo
transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle
informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere
tale attivita', sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere
che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. I
soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di
comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello
Stato;
2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al
meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la
legge dello Stato;
4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi
in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;
d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del
quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un
meccanismo transfrontaliero. Esso e' tenuto all'obbligo di
comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di
comunicazione;
3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e
percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello
Stato;
4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e
svolge la propria attivita' nel territorio dello Stato;
e) impresa associata, un soggetto che svolge attivita' di
impresa che, alternativamente:
1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro
soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;
2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del
capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il
soggetto detenga piu' del 50 per cento dei diritti di voto e'
considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;
4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un
altro soggetto;
f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o
evasione fiscale di cui all'Allegato 1;
g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che
e' suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralita' di
contribuenti senza sostanziali modifiche;
h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso
da un meccanismo commerciabile;
i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente
natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo
transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;
l) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di
identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente
funzionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle
percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai
familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 14 maggio 2018 (Linee guida
per l'applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi
di trasferimento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 maggio 2018, n. 118.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi'
recita:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».