Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo  o  progetto,
riguardante l'Italia e una o piu' giurisdizioni  estere,  qualora  si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
      1) non tutti i partecipanti allo  schema,  accordo  o  progetto
risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato; 
      2) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto sono
contemporaneamente residenti ai fini  fiscali  nel  territorio  dello
Stato e in una o piu' giurisdizioni estere; 
      3) uno o piu' partecipanti  allo  schema,  accordo  o  progetto
svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una
stabile organizzazione ivi situata e lo schema,  accordo  o  progetto
riguarda   almeno   una   parte    dell'attivita'    della    stabile
organizzazione; 
      4) uno o piu' partecipanti allo  schema,  accordo  o  progetto,
senza  essere  residenti  ai  fini  fiscali  o  avere   una   stabile
organizzazione  in  una  giurisdizione  estera,  svolgono   in   tale
giurisdizione un'attivita'; 
      5) lo schema, accordo o  progetto  puo'  alterare  la  corretta
applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni
o sull'identificazione del titolare effettivo; 
    b) partecipante: l'intermediario o il contribuente; 
    c)  intermediario:  un  soggetto  che  elabora,   commercializza,
organizza  o  mette  a  disposizione  ai  fini   dell'attuazione   un
meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in  autonomia
l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso
altri  soggetti,  svolge  un'attivita'  di  assistenza  o  consulenza
riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a  disposizione
ai fini dell'attuazione o  gestione  dell'attuazione  del  meccanismo
transfrontaliero  da  comunicare,  qualora,   avuto   riguardo   alle
informazioni disponibili e alle competenze  necessarie  per  svolgere
tale attivita', sappia o abbia un motivo ragionevole  per  concludere
che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5.  I
soggetti di cui alla presente  lettera  sono  tenuti  all'obbligo  di
comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
        1) siano residenti  ai  fini  fiscali  nel  territorio  dello
Stato; 
        2) abbiano una stabile organizzazione  nel  territorio  dello
Stato tramite la  quale  sono  forniti  i  servizi  con  riguardo  al
meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione; 
        3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo  la
legge dello Stato; 
        4) siano iscritti a un'associazione professionale di  servizi
in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato; 
      d) contribuente: qualunque soggetto che attua o  a  favore  del
quale  viene  messo  a  disposizione,  ai  fini  dell'attuazione,  un
meccanismo  transfrontaliero.   Esso   e'   tenuto   all'obbligo   di
comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
        1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato; 
        2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato  che  beneficia  del  meccanismo  transfrontaliero  oggetto  di
comunicazione; 
        3) non soddisfa le condizioni di cui ai  punti  precedenti  e
percepisce redditi o  genera  utili  prodotti  nel  territorio  dello
Stato; 
        4) non soddisfa le condizioni di cui ai  punti  precedenti  e
svolge la propria attivita' nel territorio dello Stato; 
      e) impresa associata,  un  soggetto  che  svolge  attivita'  di
impresa che, alternativamente: 
        1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro
soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018; 
        2) ha una  partecipazione  superiore  al  25  per  cento  del
capitale o del patrimonio di un altro soggetto; 
        3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto  esercitabili
nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel  caso  in  cui  il
soggetto detenga piu' del  50  per  cento  dei  diritti  di  voto  e'
considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi; 
        4) ha diritto ad almeno il 25 per cento  degli  utili  di  un
altro soggetto; 
      f) elemento distintivo: un indice  di  rischio  di  elusione  o
evasione fiscale di cui all'Allegato 1; 
      g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che
e' suscettibile di essere messo a disposizione di una  pluralita'  di
contribuenti senza sostanziali modifiche; 
      h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso
da un meccanismo commerciabile; 
      i) vantaggio fiscale: uno tra  i  principali  vantaggi,  avente
natura fiscale, che ragionevolmente  ci  si  attende  dal  meccanismo
transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze; 
      l) numero  di  identificazione  fiscale  (NIF):  un  codice  di
identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un  equivalente
funzionale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera  e),  si  tiene  conto  delle
percentuali di partecipazione o di  diritto  di  voto  possedute  dai
familiari della persona fisica di cui all'articolo 5,  comma  5,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto ministeriale 14 maggio 2018  (Linee  guida
          per    l'applicazione    delle    disposizioni     previste
          dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia  di  prezzi
          di trasferimento), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 maggio 2018, n. 118. 
              - Il testo dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo unico delle imposte sui  redditi),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.  302,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.».