Art. 3
Obblighi di comunicazione e esoneri
1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il
contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attivita'
di piu' intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative
informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e' esonerato
dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che le medesime
informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state
comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia
delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e'
in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di
cui all'articolo 6, comma 1.
4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per
le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo
allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del
medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una
autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai
sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le
finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione
di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte
in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo.
5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del
meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse
possa emergere una sua responsabilita' penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e'
obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel
meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di
quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza
dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero
spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un
intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al
contribuente la documentazione attestante che le medesime
informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia
delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e'
in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di
cui all'articolo 6, comma 1.
8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che
ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero
oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne
ha gestito l'attuazione.
9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del
meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse
possa emergere una sua responsabilita' penale.
10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se
prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di
un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o
all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico
accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6,
comma 1.