Art. 3 
 
                 Obblighi di comunicazione e esoneri 
 
  1.  Sono  tenuti  all'obbligo  di  comunicazione   del   meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle  entrate  gli  intermediari  e  il
contribuente. 
  2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero  oggetto  dell'attivita'
di piu'  intermediari,  l'obbligo  di  comunicazione  delle  relative
informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti. 
  3. Nel caso previsto dal  comma  2,  l'intermediario  e'  esonerato
dall'obbligo  di  comunicazione  se  puo'  provare  che  le  medesime
informazioni concernenti il meccanismo  transfrontaliero  sono  state
comunicate da altro  intermediario,  ovunque  residente,  all'Agenzia
delle  entrate  o  all'autorita'  competente  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le  quali  e'
in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni  di
cui all'articolo 6, comma 1. 
  4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di  comunicazione  per
le informazioni che riceve dal proprio cliente,  o  ottiene  riguardo
allo stesso  nel  corso  dell'esame  della  posizione  giuridica  del
medesimo  o  dell'espletamento   dei   compiti   di   difesa   o   di
rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi  ad  una
autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita'  di  intentarlo  o  evitarlo,  ove  tali
informazioni siano ricevute o  ottenute  prima,  durante  o  dopo  il
procedimento stesso. In ogni caso,  le  comunicazioni  effettuate  ai
sensi del presente decreto legislativo, se poste  in  essere  per  le
finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono  violazione
di eventuali restrizioni alla comunicazione di  informazioni  imposte
in sede contrattuale o da disposizioni legislative,  regolamentari  o
amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo. 
  5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di  comunicazione  del
meccanismo  transfrontaliero  qualora  dalle  informazioni  trasmesse
possa emergere una sua responsabilita' penale. 
  6. In caso di esonero di cui ai commi 4  e  5,  l'intermediario  e'
obbligato  a  informare  ogni  altro  intermediario   coinvolto   nel
meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza  di
quest'ultimo,  il  contribuente  interessato,  circa  la  sussistenza
dell'obbligo  a  loro  carico   di   comunicazione   del   meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. 
  7.  L'obbligo  di  comunicazione  del  meccanismo  transfrontaliero
spetta, in ogni caso, al  contribuente  in  caso  di  assenza  di  un
intermediario, ovvero  qualora  quest'ultimo  non  abbia  fornito  al
contribuente   la   documentazione   attestante   che   le   medesime
informazioni sono state gia'  oggetto  di  comunicazione  all'Agenzia
delle  entrate  o  all'autorita'  competente  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le  quali  e'
in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni  di
cui all'articolo 6, comma 1. 
  8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su  quello  che
ha concordato  con  l'intermediario  il  meccanismo  transfrontaliero
oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente  che  ne
ha gestito l'attuazione. 
  9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di  comunicazione  del
meccanismo  transfrontaliero  qualora  dalle  informazioni  trasmesse
possa emergere una sua responsabilita' penale. 
  10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di  comunicazione  se
prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte  di
un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o
all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altre giurisdizioni estere con le quali e' in  vigore  uno  specifico
accordo per lo scambio delle  informazioni  di  cui  all'articolo  6,
comma 1.