Art. 3 Obblighi di comunicazione e esoneri 1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente. 2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1. 4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo. 5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale. 6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. 7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1. 8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione. 9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale. 10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.