Art. 4
Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri
1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a
comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a piu' di uno
Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati
dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle
entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni
alle autorita' competenti di un altro Stato membro secondo quanto
stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della
direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2011/16/UE si veda nelle note alle premesse.