Art. 5
Il meccanismo transfrontaliero rilevante
ai fini della comunicazione
1. Il meccanismo transfrontaliero e' soggetto all'obbligo di
comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole
tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa
l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi
medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali
verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un
vantaggio fiscale.
3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo
transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione
della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.