Art. 5 Il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione 1. Il meccanismo transfrontaliero e' soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale. 3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.