Art. 5 
 
              Il meccanismo transfrontaliero rilevante 
                     ai fini della comunicazione 
 
  1.  Il  meccanismo  transfrontaliero  e'  soggetto  all'obbligo  di
comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite, senza  modificazioni  di  natura  sostanziale,  le  regole
tecniche  per  l'applicazione  del  presente  decreto,  ivi  compresa
l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi  dei  meccanismi
medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali
verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad  ottenere  un
vantaggio fiscale. 
  3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo
transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica  l'accettazione
della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.