Art. 6
Oggetto della comunicazione
1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle
entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti
interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero
la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza
ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche'
i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero
oggetto di comunicazione;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo
transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo
di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei
contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni
potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto
dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente
interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle
giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono
oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono
a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.