Art. 6 Oggetto della comunicazione 1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano: a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti; b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione; c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione; d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero; e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero; f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione; g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione; h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile. 2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.