Art. 7 Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate 1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, entro trenta giorni a decorrere: a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione; b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione. 2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione. La prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021. 3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico. 4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, gli intermediari e i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui al presente decreto.