Art. 7
Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate
1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le
informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, entro trenta
giorni a decorrere:
a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo
transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a
disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata
avviata l'attuazione;
b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito,
direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai
fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto
all'obbligo di comunicazione.
2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono
presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione
periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6,
comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la
comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima
relazione. La prima relazione periodica deve essere presentata dagli
intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai
sensi dell'articolo 3 trasmette le informazioni sui meccanismi
transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario
esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo
carico.
4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, gli intermediari e
i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni
di cui all'articolo 6 del presente decreto, relative al periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta
giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui
meccanismi transfrontalieri di cui al presente decreto.