Art. 8 
 
                 Obbligo di comunicazione una tantum 
 
  1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati  alla  comunicazione
ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate  entro
il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai
meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il
25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. 
  2. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  7,  comma  5,  sono
definiti  i  termini  e  le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
informazioni di cui al comma 1.