Art. 8
Obbligo di comunicazione una tantum
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione
ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro
il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai
meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il
25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, sono
definiti i termini e le modalita' per la comunicazione delle
informazioni di cui al comma 1.