Art. 9 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  alle  autorita'  competenti
delle   giurisdizioni   estere   le   informazioni   sui   meccanismi
transfrontalieri oggetto di comunicazione,  nei  termini  di  cui  al
comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite  con  il
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui
all'articolo 7, comma 5. 
  2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  alle  autorita'  competenti
degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un  mese
a decorrere dalla fine del trimestre nel  quale  le  ha  ricevute  da
parte degli intermediari e dei  contribuenti.  Il  primo  scambio  di
informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021. 
  3. Le informazioni non sono trasmesse quando  possono  rivelare  un
segreto  commerciale,  industriale  o  professionale,   un   processo
commerciale o  un'informazione  la  cui  divulgazione  contrasta  con
l'ordine pubblico.