Art. 9
Scambio di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti
delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi
transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al
comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 7, comma 5.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti
degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese
a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da
parte degli intermediari e dei contribuenti. Il primo scambio di
informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un
segreto commerciale, industriale o professionale, un processo
commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con
l'ordine pubblico.