Art. 3 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  In  caso  di  impianti  in  esercizio  al  19  dicembre   2017,
l'adeguamento  alle  disposizioni  dell'articolo  294   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e'
effettuato sulla base del  primo  rinnovo  dell'autorizzazione  dello
stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II  della
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  entro  il  1°
gennaio 2025. 
  2. Nel caso in cui uno o piu' impianti o  attivita'  ricompresi  in
autorizzazioni  generali  risultino  soggetti  al  divieto   previsto
all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del  2006
per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda  di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo  n.
152 del 2006. In caso di mancata presentazione,  lo  stabilimento  si
considera in esercizio senza autorizzazione. 
  3. Ai fini dell'adeguamento alla  prescrizione  dell'articolo  271,
comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli
stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, in  cui  le  sostanze  o  le  miscele
previste da tale norma sono utilizzate nei cicli  produttivi  da  cui
originano le emissioni,  presentano  una  domanda  di  autorizzazione
entro il 1° gennaio 2025 o  entro  una  data  precedente  individuata
dall'autorita' competente alla luce della relazione di cui  al  comma
8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente,  puo'
essere  altresi'  previsto  nelle  domande   di   rinnovo   periodico
dell'autorizzazione o relative  a  modifiche  sostanziali  presentate
prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non puo'  essere
superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda
autorizzativa puo' essere,  altresi',  presentata  nell'ambito  delle
procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e  7,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata  presentazione  della
domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279,  comma
3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. La durata di 15  anni  delle  autorizzazioni  generali  prevista
dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152  del  2006
si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni  generali  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali
con  sanzioni  amministrative  nella   parte   quinta   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 si applica la  procedura  prevista  dagli
articoli 8, commi 1 e 2, e 9,  del  decreto  legislativo  15  gennaio
2016, n. 8. 
  6. Agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo  n.  152
del 2006 le parole «ossidi di azoto» sono sostituite dalle  seguenti:
«ossidi di azoto (NOx)». 
  7. In caso  di  gestori  di  stabilimenti  o  di  installazioni  in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in  cui
le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del
decreto legislativo  n.  152  del  2006  sono  utilizzate  nei  cicli
produttivi da cui originano le emissioni, la relazione  ivi  prevista
e' inviata all'autorita' competente  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In   caso   di   omessa
presentazione della relazione nei  termini  di  applica  la  sanzione
prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo  n.  152
del 2006. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il testo degli articoli 269, 271,  272,  273-bis,
          279 e 294 del citato decreto legislativo n. 152  del  2006,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il titolo II della parte quinta  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' cosi' rubricato: 
                «Parte quinta norme in materia di tutela dell'aria  e
          di riduzione delle emissioni in atmosfera; 
                Titolo II Impianti termici civili». 
              - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          15  gennaio  2016,  n.  8  (Disposizioni  in   materia   di
          depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge
          28 aprile 2014, n. 67) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 gennaio 2016, n. 17, cosi' recitano: 
                «Art. 8. Applicabilita' delle sanzioni amministrative
          alle violazioni anteriormente commesse 
                1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del decreto  stesso,  sempre
          che il procedimento  penale  non  sia  stato  definito  con
          sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
                2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati
          dal presente decreto sono stati definiti, prima  della  sua
          entrata in vigore,  con  sentenza  di  condanna  o  decreto
          irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza
          o il decreto, dichiarando che  il  fatto  non  e'  previsto
          dalla  legge  come   reato   e   adotta   i   provvedimenti
          conseguenti.  Il  giudice  dell'esecuzione   provvede   con
          l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del
          codice di procedura penale. 
                3. Ai fatti commessi prima della data di  entrata  in
          vigore del presente decreto non puo' essere  applicata  una
          sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore
          al massimo  della  pena  originariamente  inflitta  per  il
          reato, tenuto conto  del  criterio  di  ragguaglio  di  cui
          all'art. 135  del  codice  penale.  A  tali  fatti  non  si
          applicano le sanzioni amministrative accessorie  introdotte
          dal presente decreto, salvo  che  le  stesse  sostituiscano
          corrispondenti pene accessorie.» 
                «Art.  9.  Trasmissione  degli   atti   all'autorita'
          amministrativa 
                1.  Nei  casi  previsti   dall'art.   8,   comma   1,
          l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   dispone   la
          trasmissione all'autorita' amministrativa competente  degli
          atti dei procedimenti penali relativi ai reati  trasformati
          in illeciti amministrativi,  salvo  che  il  reato  risulti
          prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
                2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
          la trasmissione degli atti  e'  disposta  direttamente  dal
          pubblico  ministero  che,  in  caso  di  procedimento  gia'
          iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
          di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi  causa,
          il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma  del
          codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto  del
          giudice che la accoglie  possono  avere  ad  oggetto  anche
          elenchi cumulativi di procedimenti. 
                3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice
          pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice  di  procedura
          penale, sentenza inappellabile  perche'  il  fatto  non  e'
          previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione
          degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata
          sentenza di condanna,  il  giudice  dell'impugnazione,  nel
          dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla  legge  come
          reato,  decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
          disposizioni e dei capi della sentenza che  concernono  gli
          interessi civili. 
                4. L'autorita' amministrativa  notifica  gli  estremi
          della violazione agli interessati residenti nel  territorio
          della Repubblica entro il termine di  novanta  giorni  e  a
          quelli   residenti   all'estero   entro   il   termine   di
          trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
                5. Entro sessanta giorni  dalla  notificazione  degli
          estremi  della  violazione  l'interessato  e'  ammesso   al
          pagamento  in  misura  ridotta,  pari  alla   meta'   della
          sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  16
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                6.   Il   pagamento   determina   l'estinzione    del
          procedimento.».