IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' di assicurare, per l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Visto l'articolo 48 della Costituzione; Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le consultazioni politiche, referendarie e amministrative previste per l'anno 2020; Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Inserimento delle schede votate nell'urna 1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.