IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' di assicurare,  per  l'anno
2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche  con  riferimento
agli  elettori  positivi  a   COVID-19,   collocati   in   quarantena
ospedaliera o domiciliare, e  di  tutti  coloro  che  si  trovano  in
isolamento fiduciario; 
  Visto l'articolo 48 della Costituzione; 
  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni  adeguata  misura  per
garantire il pieno esercizio dei  diritti  civili  e  politici  degli
elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di  garantire  il  sicuro
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  29  luglio
2020, con la quale il Governo ha  prorogato  lo  stato  di  emergenza
sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; 
  Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno,  nel
rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,  n.
59,  le  consultazioni  politiche,  referendarie   e   amministrative
previste per l'anno 2020; 
  Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure  per  assicurare
l'esercizio del diritto di voto  anche  degli  elettori  positivi  al
COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento
fiduciario; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle
imminenti scadenze elettorali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
della salute e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge:  
 
                               Art. 1 
 
              Inserimento delle schede votate nell'urna 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno  2020,  l'elettore,
dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato  la  scheda,
provvede ad  inserirla  personalmente  nell'urna.  Restano  ferme  le
ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la  Camera  dei
deputati e per il Senato della Repubblica di cui  agli  articoli  31,
comma 6, e 58, quarto comma, del  testo  unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la
composizione  e  l'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.