Art. 2 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco puo' nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2. 4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.