Art. 3 
 
Esercizio  domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti   a
  trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di  quarantena  o   di
  isolamento fiduciario per COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o
in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19
sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire  al  sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalita'  individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: 
    a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il  voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; 
    b) un certificato, rilasciato dal  funzionario  medico  designato
dai competenti organi dell'azienda  sanitaria  locale,  in  data  non
anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'ufficiale elettorale del  comune  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali,  sentita  l'azienda  sanitaria  locale  apporta  apposita
annotazione   sulle   liste   stesse,   ai   fini    dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto  domiciliare  di
cui  al  comma  1  nonche'  assegna  l'elettore   ammesso   al   voto
domiciliare, alla  sezione  elettorale  ospedaliera  territorialmente
piu' prossima al domicilio del medesimo. 
  4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste  pervenute,
provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a
disposizione  dei  seggi  per  la  raccolta  del  voto   domiciliare,
comunicando  agli  elettori  che  hanno  fatto  richiesta   di   voto
domiciliare  la  sezione  elettorale  ospedaliera  cui   sono   stati
assegnati, entro e non oltre il  giorno  antecedente  la  data  della
votazione. 
  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto  durante
le ore in cui e' aperta la  votazione.  Viene  assicurata,  con  ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 
  6. Ai medesimi fini relativi al  contenimento  del  contagio  ed  a
garanzia   dell'uniformita'   del   procedimento    elettorale,    le
disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  alle  elezioni
regionali dell'anno 2020.