Art. 4 Disposizioni in materia di ballottaggio 1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo la parola «circoscrizionali.» e' inserito, il seguente periodo: «Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.».