Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  degli  articoli  del  presente   decreto,   ad
eccezione di quanto previsto  all'articolo  2,  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.