IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante,  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2018,  n.  147,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha
apportato modifiche al citato decreto legislativo n.  252  del  2005,
con particolare riferimento alla in materia  della  governance  delle
forme pensionistiche complementari; 
  Visto in particolare, l'articolo  5-sexies,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al  quale  «Con  decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
la  COVIP,   sono   definiti   i   requisiti   di   professionalita',
complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e  prudente
del  fondo  pensione,  i  requisiti  di  onorabilita',  le  cause  di
ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e  le
cause di sospensione riguardanti: a)  il  rappresentante  legale,  il
direttore generale e i componenti degli organi di  amministrazione  e
di  controllo  delle  forme  pensionistiche  complementari   di   cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a  g),  e  comma  2,  e
dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;  b)  coloro  che
svolgono funzioni fondamentali e,  se  del  caso,  le  persone  o  le
entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni  fondamentali;  c)
il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»; 
  Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza  di  cui
all'articolo 5, comma 5, e i  componenti  degli  organismi,  comunque
denominati di rappresentanza  degli  iscritti,  nelle  forme  di  cui
all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una
singola societa' o  ente,  possiedono  i  requisiti  di  onorabilita'
previsti dal decreto di cui al comma 1»; 
  Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «Gli organi di amministrazione dei  fondi  pensione  di
cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti  alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica, nonche'  delle  societa'  istitutrici  delle
forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che  hanno
fondi  pensione  interni,  per  quanto  di   rispettiva   competenza,
accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di  cui  al  decreto  previsto  dal  comma  1  e  ne  danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 maggio  2007,  n.  79,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di  onorabilita'
dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  direzione  e
controllo presso le  forme  pensionistiche  complementari,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252»; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  147
del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.  79  del  2007
continuano ad essere applicate fino alla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del  summenzionato
decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del
24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020); 
  Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  30
gennaio 2020; 
  Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio
legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di  cui
all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252
del 2005; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a)  al  rappresentante  legale,  ai  componenti  dell'organo   di
amministrazione e dell'organo  di  controllo,  nonche'  al  direttore
generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del  decreto  n.  252  del
2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita'
giuridica; 
    b)  a  coloro  che  svolgono  le  funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle  forme
pensionistiche complementari di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto n. 252 del 2005 e nelle forme  di  cui  all'articolo  20  del
predetto decreto, dotate di  soggettivita'  giuridica,  nonche'  alle
persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne  impiegati  dalle
medesime forme per svolgere le predette funzioni  (di  seguito  anche
«titolari delle funzioni fondamentali»); 
    c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui  all'articolo
12  del  decreto  n.  252  del  2005  e  delle  forme  pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto; 
    d)  ai  componenti  dell'organismo  di  rappresentanza   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005; 
    e)  ai  membri   degli   organismi,   comunque   denominati,   di
rappresentanza   degli   iscritti    nelle    forme    pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20 del decreto  n.  252  del  2005,
costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o  ente
(di seguito «fondi pensione interni»). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252 (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
          289, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.
          147  (Attuazione  della  direttiva   (UE)   2016/2341   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  14  dicembre  2016,
          relativa  alle  attivita'  e  alla  vigilanza  degli   enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2019, n. 14. 
              -  Si  riporta  l'art.  5-sexies,  del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art.  5-sexies  (Requisiti  di  professionalita'   e
          onorabilita',    cause    di    ineleggibilita'    e     di
          incompatibilita' e situazioni impeditive). - 1. Con decreto
          adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          sentita  la   COVIP,   sono   definiti   i   requisiti   di
          professionalita', complessivamente funzionali  a  garantire
          una  gestione  sana  e  prudente  del  fondo  pensione,   i
          requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di
          incompatibilita', le situazioni impeditive e  le  cause  di
          sospensione riguardanti: 
                  a) il rappresentante legale, il direttore  generale
          e  i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
          controllo delle forme pensionistiche complementari  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma  2,  e
          dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica; 
                  b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e,  se
          del caso, le persone o le  entita'  esterne  impiegate  per
          svolgere le funzioni fondamentali; 
                  c) il responsabile delle forme di cui agli articoli
          12 e 13. 
                2. I componenti dell'organismo di  rappresentanza  di
          cui  all'articolo  5,  comma  5,  e  i   componenti   degli
          organismi,  comunque  denominati  di  rappresentanza  degli
          iscritti, nelle forme di  cui  all'articolo  20  costituite
          nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa'
          o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal
          decreto di cui al comma 1. 
                3. Gli organi di amministrazione dei  fondi  pensione
          di cui all'articolo 4, comma 1, di  quelli  gia'  istituiti
          alla data di entrata in vigore dellalegge 23 ottobre  1992,
          n.  421,  aventi  soggettivita'  giuridica,  nonche'  delle
          societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12  e
          13 e  delle  societa'  o  enti  che  hanno  fondi  pensione
          interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che
          i soggetti indicati ai commi 1 e 2  sono  in  possesso  dei
          requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno
          comunicazione  alla  COVIP  nelle  modalita'  dalla  stessa
          definite.». 
              - Il testo della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega
          al Governo per la razionalizzazione e  la  revisione  delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza e di finanza territoriale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O. 
              - Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e  della
          Previdenza sociale  15  maggio  2007,  n.  79  (Regolamento
          recante  norme  per  l'individuazione  dei   requisiti   di
          professionalita'  e  di  onorabilita'  dei   soggetti   che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          presso le  forme  pensionistiche  complementari,  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5  dicembre  2005,  n.
          252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007,
          n. 143. 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 3, del citato  Decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art.  4  (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione    all'esercizio).    -    3.    L'esercizio
          dell'attivita' dei fondi pensione di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva
          autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette  al
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  l'esito  del  procedimento
          amministrativo   relativo    a    ciascuna    istanza    di
          autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento
          che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono  fissati   in
          sessanta giorni dalla data di ricevimento  da  parte  della
          COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero
          in trenta giorni dalla data di  ricevimento  dell'ulteriore
          documentazione eventualmente richiesta entro trenta  giorni
          dalla data  di  ricevimento  dell'istanza;  la  COVIP  puo'
          determinare  con  proprio  regolamento  le   modalita'   di
          presentazione dell'istanza, i documenti  da  allegare  alla
          stessa  ed  eventuali  diversi  termini  per  il   rilascio
          dell'autorizzazione comunque  non  superiori  ad  ulteriori
          trenta giorni.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,   del   citato   decreto
          legislativo n. 147 del 2018: 
                «Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.  Le
          disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di  disposizioni
          del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o
          modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a   essere
          applicate  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi  degli  articoli
          4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies, 19, 19-quater
          e 19-quinquies del medesimo decreto legislativo 5  dicembre
          2005, n. 252. La  COVIP  adotta  tali  provvedimenti  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo. 
                2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale 15 maggio  2007,  n.  79,
          adottato ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano  ad  essere
          applicate fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di  cui  all'articolo  5-sexies,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  introdotto  dal
          presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali adotta tale decreto  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Ai procedimenti sanzionatori  in  essere  ed  alle
          violazioni  commesse  prima  dell'entrata  in  vigore   del
          presente decreto continuano  ad  applicarsi  le  norme  del
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in  vigore  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art.  3  (Istituzione  delle  forme   pensionistiche
          complementari). -  1. Le forme pensionistiche complementari
          possono essere istituite da: 
                  a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o
          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,
          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche
          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei
          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali
          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
                  b) accordi fra lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale; 
                  c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali; 
                  d)   le   regioni,   le   quali   disciplinano   il
          funzionamento di tali  forme  pensionistiche  complementari
          con legge regionale nel rispetto della normativa  nazionale
          in materia; 
                  e) accordi  fra  soci  lavoratori  di  cooperative,
          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                  f) accordi tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da
          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno
          regionale; 
                  g) gli enti di diritto privato di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia
          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b); 
                  h) i soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, all'articolo 1,  comma  2,  lettere  a)  e  c),  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi  sede
          legale o succursale in Italia, e all'articolo 1,  comma  1,
          lettera u), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
          209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo
          VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di
          cui all'articolo 12; 
                  i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente
          alle forme pensionistiche complementari individuali. 
                2. Per il personale dipendente dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme  pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi di  cui  al  titolo  III  del  medesimo  decreto
          legislativo.   Per   il   personale   dipendente   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto  legislativo,
          le  forme  pensionistiche  complementari   possono   essere
          istituite  secondo  le  norme  dei  rispettivi  ordinamenti
          ovvero, in mancanza,  mediante  accordi  tra  i  dipendenti
          stessi promossi da loro associazioni. 
                3. Le fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche
          complementari stabiliscono le modalita' di  partecipazione,
          garantendo la liberta' di adesione individuale.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  20   del   citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art.   20   (Forme   pensionistiche    complementari
          istituite alla data di entrata in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n.  421).  -  1.  Fino  alla  emanazione  del
          decreto di  cui  al  comma  2,  alle  forme  pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si
          applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi  1,  3  e  5.
          Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  forme,  se  gia'
          configurate ai sensi dell'articolo 2117 del  codice  civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono  essere  dotate  di  strutture   gestionali
          amministrative e contabili separate. 
                2. Le forme di cui al comma 1 devono  adeguarsi  alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  secondo  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali sentita la  COVIP,  da
          adottarsi entro un anno dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento alle disposizioni di cui  al  presente  comma
          sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
          1 sono iscritte in una sezione speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. 
                3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma  1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma  1,  lettera  d),  le  operazioni  di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali nella misura fissa di  euro  51,64  per  ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma,  secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni. 
                4.   L'attivita'    di    vigilanza    sulle    forme
          pensionistiche di cui al comma  1  e'  svolta  dalla  COVIP
          secondo  piani  di  attivita'  differenziati  temporalmente
          anche con riferimento alle modalita' di  controllo  e  alle
          diverse categorie delle predette forme  pensionistiche.  La
          COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                5.   Per   i   destinatari   iscritti   alle    forme
          pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
          del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni  stabilite
          dal presente decreto  legislativo  e,  per  quelli  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  non  possono  essere
          previste  prestazioni  definite  volte  ad  assicurare  una
          prestazione determinata  con  riferimento  al  livello  del
          reddito, ovvero  a  quello  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio. 
                6.  L'accesso  alle  prestazioni  per  anzianita'   e
          vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di  cui  al
          comma  1,  che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
                6-bis. Le forme pensionistiche  di  cui  al  comma  1
          istituite all'interno di enti o societa' diversi da  quelli
          sottoposti, direttamente o in quanto facenti  parte  di  un
          gruppo, a vigilanza in base alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
          a  soli  pensionati,  devono  presentare  alla  COVIP,  con
          cadenza triennale, documentazione idonea  a  dimostrare  la
          sussistenza delle condizioni necessarie  ad  assicurare  la
          continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni.  La  COVIP
          verifica la sussistenza delle predette condizioni. 
                7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
          in via prevalente secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
          della ripartizione e con squilibri  finanziari,  che  siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali con il quale e'  stata  accertata
          una  situazione   di   squilibrio   finanziario   derivante
          dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n.  124,  possono  deliberare  di  continuare,
          sotto la propria responsabilita', a derogare agli  articoli
          8  e  11.  Ai  relativi  contributi  versati  continua   ad
          applicarsi, anche per  gli  iscritti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 
                8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7  debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione finanziaria di cui al precedente  comma  7;  con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini  le
          condizioni   necessarie    ad    assicurare    l'equilibrio
          finanziario della gestione ed il  progressivo  allineamento
          alle norme generali del presente decreto. Il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  previo  parere  della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 
                9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure previste dai rispettivi  statuti,  anche  con  il
          metodo referendario, non intendendosi applicabili  ad  esse
          le modalita' di presenza previste dagli articoli  20  e  21
          del codice civile.». 
              - Si riporta l'articolo 5  bis,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art. 5-bis (Funzioni fondamentali).  -  1.  I  fondi
          pensione di cui all'articolo 4,  comma  1,  nonche'  quelli
          gia' istituiti alla data di entrata in vigore  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si
          dotano delle seguenti funzioni fondamentali:  una  funzione
          di gestione dei rischi, una funzione di  revisione  interna
          e, laddove ricorrano le condizioni  previste  dall'articolo
          5-quinquies, una  funzione  attuariale.  I  fondi  pensione
          assicurano  ai  titolari  di   funzioni   fondamentali   la
          sussistenza delle  condizioni  necessarie  ad  un  efficace
          svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo,  equo
          e indipendente.». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art.  4  (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono
          costituiti: 
                  a) come soggetti giuridici di  natura  associativa,
          ai sensi dell'articolo 36 del codice civile,  distinti  dai
          soggetti promotori dell'iniziativa; 
                  b) come soggetti dotati di personalita'  giuridica;
          in tale caso, in deroga alle  disposizioni  deldecreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il
          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al
          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi
          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 12 e  13  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1.I  soggetti  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), possono istituire  e
          gestire  direttamente  forme  pensionistiche  complementari
          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
          criteri di cui all'articolo 4, comma 2.  Detti  fondi  sono
          aperti alle adesioni dei destinatari del  presente  decreto
          legislativo,  i  quali  vi  possono  destinare   anche   la
          contribuzione a carico del datore di lavoro a  cui  abbiano
          diritto, nonche' le quote del TFR. 
                2. Ai sensi  dell'articolo  3,  l'adesione  ai  fondi
          pensione  aperti  puo'  avvenire,   oltre   che   su   base
          individuale, anche su base collettiva. 
                3. Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme  del
          presente decreto  legislativo  in  tema  di  finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione  e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai   sensi
          dell'articolo  4,  comma  3,  dalla   COVIP,   sentite   le
          rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori. 
                4. I regolamenti dei fondi pensione  aperti,  redatti
          in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
          preventivamente approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di
          partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto. 
                Art. 13  (Forme  pensionistiche  individuali).  -  1.
          Ferma restando  l'applicazione  delle  norme  del  presente
          decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
          trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
          sono attuate mediante: 
                  a) adesione ai fondi pensione di  cui  all'articolo
          12; 
                  b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
          con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto  per
          la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
          nel territorio dello Stato o quivi operanti  in  regime  di
          stabilimento o di prestazioni di servizi.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  5,   del   citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art. 5 (Organi di amministrazione  e  di  controllo,
          direttore   generale,   responsabile   e    organismo    di
          rappresentanza). -  1.  La  composizione  degli  organi  di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13,
          deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica
          di rappresentanti dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro.
          Per quelle caratterizzate da  contribuzione  unilaterale  a
          carico  dei  lavoratori,  la  composizione   degli   organi
          collegiali  risponde   al   criterio   rappresentativo   di
          partecipazione    delle    categorie    e    raggruppamenti
          interessati. I componenti dei primi organi collegiali  sono
          nominati in sede di atto  costitutivo.  Per  la  successiva
          individuazione  dei  rappresentanti   dei   lavoratori   e'
          previsto il metodo elettivo  secondo  modalita'  e  criteri
          definiti dalle fonti costitutive. 
                1-bis. Le forme pensionistiche complementari  di  cui
          al comma 1  nominano  un  direttore  generale,  preposto  a
          curare l'efficiente gestione dell'attivita' corrente  della
          forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e
          l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e
          a realizzare l'attuazione delle  decisioni  dell'organo  di
          amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di
          amministrazione nell'assunzione delle  scelte  di  politica
          gestionale, fornendo allo stesso  le  necessarie  proposte,
          analisi e valutazioni in coerenza con il  quadro  normativo
          di riferimento.  Tenuto  conto  della  dimensione,  natura,
          portata  e  complessita'  delle   attivita'   della   forma
          l'incarico di direttore generale puo' essere  conferito  ad
          uno  dei  componenti  dell'organo  di  amministrazione   in
          possesso dei prescritti requisiti. 
                2. Le societa' istitutrici delle forme  di  cui  agli
          articoli 12 e  13  nominano  un  responsabile  della  forma
          pensionistica. Il responsabile  della  forma  pensionistica
          svolge  la   propria   attivita'   in   modo   autonomo   e
          indipendente,    riportando     direttamente     all'organo
          amministrativo della societa'  relativamente  ai  risultati
          dell'attivita' svolta.  L'incarico  di  responsabile  della
          forma pensionistica non puo' essere in ogni caso  conferito
          ad  uno  degli  amministratori   della   societa'   ed   e'
          incompatibile con lo svolgimento  di  attivita'  di  lavoro
          subordinato o di prestazione d'opera  continuativa,  presso
          le societa' istitutrici delle predette forme ovvero  presso
          le societa' da queste controllate o che le controllano. 
                3. Al fine di  garantire  la  maggiore  tutela  degli
          aderenti e dei beneficiari,  il  responsabile  della  forma
          pensionistica verifica che la  gestione  della  stessa  sia
          svolta nel loro esclusivo interesse, nonche'  nel  rispetto
          della normativa vigente e delle  previsioni  stabilite  nei
          regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: 
                  a)   la   gestione    finanziaria    della    forma
          pensionistica complementare, anche controllando il rispetto
          della normativa e delle regole interne della stessa circa i
          limiti di investimento; 
                  b)  la  gestione  amministrativa  della  forma,  in
          particolare controllando la  separatezza  amministrativa  e
          contabile delle operazioni poste in essere per conto  della
          forma pensionistica e del patrimonio della stessa  rispetto
          a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la
          regolare tenuta  dei  libri  e  delle  scritture  contabili
          riguardanti la forma pensionistica; 
                  c) le misure di trasparenza adottate nei  confronti
          degli aderenti e beneficiari; 
                  d) l'adeguatezza della procedura  di  gestione  dei
          reclami; 
                  e)  la  tempestiva  e  corretta  erogazione   delle
          prestazioni; 
                  f) le situazioni in conflitto di interesse; 
                  g) il rispetto delle buone pratiche e dei  principi
          di corretta amministrazione. 
                3-bis.  Il  responsabile  della  forma  pensionistica
          comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e  a
          quello  di  controllo  della  societa'   le   irregolarita'
          riscontrate,  indicando  gli   interventi   correttivi   da
          adottare.  Il  responsabile  predispone   annualmente   una
          relazione circa le procedure di controllo adottate, la  sua
          organizzazione,  i  risultati  dell'attivita'  svolta,   le
          anomalie riscontrate e le iniziative poste  in  essere  per
          eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo
          di amministrazione e controllo della  forma  pensionistica,
          nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e
          6. 
                4. 
                5.  Con  riferimento  ai  fondi  aperti  ad  adesione
          collettiva,  la  societa'  istitutrice  del  fondo   aperto
          provvede, nel caso di adesioni  collettive  che  comportino
          l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti  ad  una
          singola azienda o a un medesimo gruppo,  alla  costituzione
          di  un  organismo  di   rappresentanza   composto   da   un
          rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo  e
          da un rappresentante dei  lavoratori,  per  ciascuna  delle
          predette collettivita'. 
                6. L'organismo di rappresentanza svolge  funzioni  di
          collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e
          la societa' che gestisce il  fondo  pensione  aperto  e  il
          responsabile. 
                7.  Nei  confronti  dei  componenti  dell'organo   di
          amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile  della
          forma pensionistica si applicano gli articoli  2391,  2392,
          2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 
                7-bis.  L'organo  di  amministrazione  di  un   fondo
          pensione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della
          normativa nazionale  e  delle  norme  europee  direttamente
          applicabili. 
                8. Ai componenti dell'organo di controllo di  cui  al
          comma 1, si applicano gli articoli  2403,  2403-bis,  2404,
          2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di  controllo
          comunica senza indugio alla COVIP  eventuali  irregolarita'
          riscontrate  in  grado  di  incidere  negativamente   sulla
          corretta amministrazione e gestione del fondo  e  trasmette
          alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle  quali  abbia
          riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie  di
          irregolarita', sia i verbali  delle  riunioni  che  abbiano
          escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche',  ai
          sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del  codice  civile
          si sia manifestato un dissenso in seno all'organo. 
                9. 
                10. 
                11. 
                12.»