Art. 2 Requisiti di professionalita' dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili 1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; b) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attivita' professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' propria del fondo pensione; l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalita' previdenziali; g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d). 2. Almeno la meta' dei componenti l'organo di amministrazione, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f). 3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. 4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Note all'art. 2: - Per il testo all'articolo 3 del citato Decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo all'articolo 5, comma 1 del citato Decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'articolo 1.