Art. 2 
 
Requisiti  di  professionalita'   dei   componenti   dell'organo   di
  amministrazione o di  controllo,  dei  rappresentanti  legali,  dei
  direttori generali e dei responsabili 
 
  1.  I  componenti  dell'organo  di  amministrazione   delle   forme
pensionistiche di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  sono
nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un  triennio
attraverso l'esercizio di: 
    a) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso forme pensionistiche complementari; 
    b) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso enti o imprese del settore creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo; 
    c)  attivita'  professionali  in  materie  attinenti  al  settore
previdenziale, creditizio,  finanziario,  mobiliare,  assicurativo  o
comunque  funzionali  all'attivita'  propria  del   fondo   pensione;
l'attivita' professionale deve connotarsi  per  adeguati  livelli  di
complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei
settori sopra richiamati; 
    d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente
di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o  economiche  o  in
altre  materie  comunque   funzionali   all'attivita'   del   settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 
    e)  funzioni  di  vertice,  dirigenziali  o  direttive,  comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche  amministrazioni  aventi
attinenza con  il  settore  previdenziale,  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo,  ovvero,  con  esclusivo  riferimento  alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  3,  comma  2,
del decreto n. 252 del 2005,  funzioni  di  vertice,  dirigenziali  o
direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che
non hanno attinenza con i predetti settori,  purche'  dette  funzioni
comportino la gestione o  il  controllo  della  gestione  di  risorse
economico-finanziarie; 
    f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo  o  di
carattere direttivo presso enti previdenziali o altri  organismi  con
finalita' previdenziali; 
    g) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b),
ovvero funzioni  di  amministratore,  di  carattere  direttivo  o  di
partecipazione  a  organi  collegiali  presso   enti   ed   organismi
associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza  di  categoria,
comparto o area contrattuale,  nonche'  a  organismi  e  comitati  di
settore che svolgono funzioni  similari  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione,  purche'  le  persone  in  possesso  delle  predette
esperienze professionali abbiano frequentato corsi di  formazione  di
cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente  a  tre  anni  dalla
nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1,
lettera d). 
  2. Almeno la meta'  dei  componenti  l'organo  di  amministrazione,
nonche' i componenti dell'organo di amministrazione  ai  quali  siano
conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti  di  cui
alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la  composizione
dell'organo di amministrazione debba  rispettare  il  criterio  della
partecipazione paritetica di  rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  n.
252 del 2005, almeno  la  meta'  dei  membri  eletti  o  nominati  in
rappresentanza di ciascuna delle due componenti  di  cui  sopra  deve
essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da
a) a f). 
  3. Il rappresentante legale e il  direttore  generale  delle  forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno  uno  dei
requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. 
  4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente  dell'organo  di
controllo  delle   forme   pensionistiche   complementari,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel
registro  dei  revisori  legali   istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I
restanti componenti devono  essere  iscritti  nel  predetto  registro
ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma
1, lettere da a) a f). Qualora la  revisione  legale  dei  conti  sia
esercitata dall'organo di controllo, esso deve  essere  integralmente
composto  da  persone  iscritte  nel  registro  dei  revisori  legali
istituito presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fermo
restando che almeno un componente effettivo ed uno  supplente  devono
aver esercitato l'attivita' di revisione  legale  dei  conti  per  un
periodo non inferiore a tre anni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per  il  testo  all'articolo  3  del  citato  Decreto
          legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'articolo
          1. 
              - Per il testo  all'articolo  5,  comma  1  del  citato
          Decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.