Art. 3 
 
 
            Caratteristiche dei corsi professionalizzanti 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  rileva  la
frequenza di corsi  professionalizzanti  promossi  e  organizzati  da
dipartimenti  universitari,  anche  in  collaborazione  con  enti   e
organizzazioni operanti nel settore della  previdenza  complementare,
che presentino le seguenti caratteristiche: 
    a)  articolazione  dei  corsi  su  tutti  i  principali   aspetti
giuridici,  economici,  finanziari  e  organizzativi  attinenti  alla
previdenza complementare; 
    b) durata almeno annuale e numero totale di ore  di  insegnamento
non inferiore a 300; 
    c) affidamento delle lezioni a docenti  universitari  in  materie
attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del  settore
della previdenza complementare, al fine  di  fornire  conoscenze  sia
teoriche che pratico-operative; 
    d) previsione di una prova finale  ad  esito  della  quale  viene
rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e'  certificata  la
rispondenza dell'attivita' espletata  alle  caratteristiche  indicate
nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.