Art. 3 Caratteristiche dei corsi professionalizzanti 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche: a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare; b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300; c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative; d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.