Art. 4 Requisiti di professionalita' di coloro che svolgono funzioni fondamentali 1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio. 2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono verificati dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale: a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti: 1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari; 3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 4) sistemi e attivita' di controllo interno; 5) attivita' e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi; b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato; 2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonche' di dimensione, natura, portata e complessita' delle sue attivita'. 3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.
Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del citato Decreto legislativo 252 del 2005: «Art. 5-ter (Gestione dei rischi). 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi. 2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze. 3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali. 4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: a) gestione delle attivita' e delle passivita'; b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione; d) gestione dei rischi operativi; e) gestione dei rischi correlati alle riserve; f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. 5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.». Art. 5-quater (Funzione di revisione interna).- 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. 2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilita' delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attivita' esternalizzate, e la funzionalita' dei flussi informativi. 3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione. Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace: a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza; e) attesta l'affidabilita' e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica; g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi; h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. 2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.». - Il testo della Legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.