Art. 4 
 
 
Requisiti  di  professionalita'  di  coloro  che  svolgono   funzioni
                            fondamentali 
 
  1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di  gestione
dei  rischi  e   la   funzione   di   revisione   interna   di   cui,
rispettivamente,  all'articolo  5-ter  e  all'articolo  5-quater  del
decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti
a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese  in
considerazione, a questi fini, la conoscenza -  acquisita  attraverso
gli  studi,  la  formazione  -  e   l'esperienza   conseguita   nello
svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata
complessiva di almeno un triennio. 
  2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono  verificati
dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale: 
    a)  prende  in  considerazione  la  conoscenza   e   l'esperienza
posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti: 
      1)  regolamentazione  del  settore  previdenziale,  creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo; 
      2) assetti organizzativi e di  governo  dei  fondi  pensione  o
societari; 
      3)   gestione   dei   rischi   (individuazione,    misurazione,
monitoraggio,  gestione  e  segnalazione   periodica)   nel   settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 
      4) sistemi e attivita' di controllo interno; 
      5) attivita' e  prodotti  previdenziali,  bancari,  finanziari,
mobiliari o assicurativi; 
    b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera  a)
sono idonee rispetto a: 
      1)  i  compiti  inerenti  al  ruolo  ricoperto   dal   soggetto
interessato; 
      2)  le  caratteristiche  del  fondo  pensione,  in  termini  di
organizzazione interna, nonche'  di  dimensione,  natura,  portata  e
complessita' delle sue attivita'. 
  3. La funzione  attuariale  di  cui  all'articolo  5-quinquies  del
decreto n. 252  del  2005  e'  esercitata  da  un  attuario  iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194,
oppure da un soggetto che ha esercitato la  funzione  attuariale  per
almeno  un   triennio   in   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione nei rami vita. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riportano  gli  articoli   5-ter,   5-quater   e
          5-quinquies del citato Decreto legislativo 252 del 2005: 
                «Art.  5-ter  (Gestione  dei  rischi).  1.  I   fondi
          pensione di cui all'articolo 4,  comma  1,  nonche'  quelli
          gia' istituiti alla data di entrata in vigore dellalegge 23
          ottobre 1992, n. 421, aventi  soggettivita'  giuridica,  si
          dotano,  in  modo  proporzionato  alle  loro  dimensioni  e
          all'organizzazione interna nonche'  alla  dimensione,  alla
          natura,  alla  portata  e  alla  complessita'  delle   loro
          attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi. 
                2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede
          la  definizione  delle  strategie,  dei  processi  e  delle
          procedure  di  segnalazione   necessarie   a   individuare,
          misurare, monitorare, gestire  e  segnalare  periodicamente
          all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi  a
          livello individuale ed aggregato ai quali  il  fondo  e'  o
          potrebbe    essere    esposto,    nonche'    le    relative
          interdipendenze. 
                3. Il sistema di gestione  dei  rischi  e'  integrato
          nella struttura organizzativa e  nei  processi  decisionali
          del fondo pensione, tenendo in adeguata  considerazione  il
          ruolo   dei   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo del  fondo  o  altre
          funzioni fondamentali. 
                4. Il sistema di  gestione  dei  rischi  considera  i
          rischi che possono verificarsi nei fondi pensione  o  nelle
          imprese  cui  sono  stati  esternalizzati  loro  compiti  o
          attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: 
                  a) gestione delle attivita' e delle passivita'; 
                  b)  investimenti,  in  particolare   in   derivati,
          cartolarizzazioni e impegni simili; 
                  c)  gestione  dei  rischi  di   liquidita'   e   di
          concentrazione; 
                  d) gestione dei rischi operativi; 
                  e) gestione dei rischi correlati alle riserve; 
                  f) assicurazione e altre  tecniche  di  mitigazione
          del rischio; 
                  g)  rischi  ambientali,  sociali   e   di   governo
          societario connessi al portafoglio di investimenti  e  alla
          relativa gestione. 
                5.  Con  riferimento  ai  rischi  che  gravano  sugli
          aderenti e beneficiari, il sistema di gestione  dei  rischi
          ne  tiene  conto  nella  prospettiva  dell'interesse  degli
          stessi. 
                6. I fondi pensione di cui al  comma  1  istituiscono
          una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo  da
          facilitare  l'attuazione  del  sistema  di   gestione   dei
          rischi.». 
                Art. 5-quater (Funzione di revisione interna).- 1.  I
          fondi pensione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  nonche'
          quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi   soggettivita'
          giuridica, dispongono,  in  modo  proporzionato  alle  loro
          dimensioni  e  all'organizzazione  interna   nonche'   alla
          dimensione, alla natura, alla portata e  alla  complessita'
          delle loro attivita', di una efficace funzione di revisione
          interna  e  ne  garantiscono  l'autonomia  di  giudizio   e
          l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. 
                2. La  funzione  di  revisione  interna  verifica  la
          correttezza   dei   processi   gestionali   ed    operativi
          riguardanti  il  fondo  pensione,  l'attendibilita'   delle
          rilevazioni  contabili  e   gestionali,   l'adeguatezza   e
          l'efficienza  del  sistema  di  controllo  interno  di  cui
          all'articolo  4-bis,  comma  5,  e  degli  altri   elementi
          riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di  governo
          del fondo,  comprese  le  attivita'  esternalizzate,  e  la
          funzionalita' dei flussi informativi. 
                3.  La  funzione  di  revisione   interna   riferisce
          all'organo di amministrazione. 
                Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I  fondi
          pensione di cui all'articolo 4,  comma  1,  nonche'  quelli
          gia' istituiti alla data di entrata in vigore  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421,  aventi  soggettivita'  giuridica,
          che direttamente coprono rischi biometrici  o  garantiscono
          un rendimento degli investimenti o un  determinato  livello
          di prestazioni nominano almeno  una  persona  indipendente,
          interna o esterna, titolare della funzione  attuariale  che
          in modo efficace: 
                  a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve
          tecniche; 
                  b) verifica l'adeguatezza delle metodologie  e  dei
          modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve
          tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; 
                  c) verifica la sufficienza e la qualita'  dei  dati
          utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; 
                  d) confronta le ipotesi sottese  al  calcolo  delle
          riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza; 
                  e)  attesta  l'affidabilita'  e  l'adeguatezza  del
          calcolo delle riserve tecniche; 
                  f) formula un parere sulla politica assicurativa di
          sottoscrizione globale, nel caso in cui il  fondo  pensione
          disponga di tale politica; 
                  g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi
          di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga
          di tali accordi; 
                  h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema
          di gestione dei rischi. 
                2.  La  funzione  attuariale  e'  esercitata  da   un
          attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
          9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che  dispongono
          di adeguate conoscenze ed esperienze professionali  secondo
          quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.». 
              -  Il  testo  della  Legge  9  febbraio  1942,  n.  194
          (Disciplina giuridica della professione  di  attuario),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.