Art. 5 
 
 
                        Situazioni impeditive 
 
  1. Le cariche di rappresentante legale, di  componente  dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche'  di  responsabile  delle  forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, non possono essere  ricoperte  da  coloro  che,  per
almeno  i   due   esercizi   precedenti   l'adozione   dei   relativi
provvedimenti: 
    a)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in forme pensionistiche complementari o imprese  sottoposte
a procedure di  amministrazione  straordinaria,  di  risoluzione,  di
liquidazione coatta  amministrativa  o  a  rimozione  collettiva  dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    b)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione  giudiziale,  a
fallimento o a procedure equiparate; 
    c)  hanno  svolto  funzioni  presso  imprese   destinatarie,   in
relazione a reati da loro commessi, delle  sanzioni  interdittive  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231; 
    d) sono stati destinatari dei provvedimenti di  cui  all'articolo
19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005; 
    e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati
a  seguito  di  provvedimento  disciplinare  da  elenchi   e   ordini
professionali; 
    f) sono stati revocati per giusta causa dagli  incarichi  assunti
in  organi  di  direzione,  amministrazione  e  controllo  di   forme
pensionistiche complementari, enti o imprese. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori
a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 
  3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera  nel
caso in cui l'organo competente  all'accertamento  dei  requisiti  di
professionalita' di cui all'articolo 7, comma 1, valuti,  sulla  base
di adeguati elementi  e  secondo  un  criterio  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti  che  hanno
determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal  fine  rilevano,
fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza  di  provvedimenti
sanzionatori ai  sensi  della  normativa  previdenziale,  creditizia,
finanziaria, mobiliare e  assicurativa,  l'assenza  di  provvedimenti
assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile,  l'assenza  di
condanne   con   sentenza   anche   provvisoriamente   esecutiva   al
risarcimento  dei  danni  in  esito  all'esercizio   dell'azione   di
responsabilita' ai sensi del  codice  civile,  nonche'  l'assenza  di
delibere di  sostituzione  per  giusta  causa  da  parte  dell'organo
competente. 
  4.  Ricorrendo  le  situazioni  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti
interessati  sono  tenuti  a  darne   comunicazione   all'organo   di
amministrazione  della  forma  pensionistica  complementare  o  della
societa' istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi,
ai fini della valutazione di cui al comma 3, la  propria  estraneita'
ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. 
  5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita'
assume le relative determinazioni in ordine  alla  sussistenza  delle
situazioni  impeditive  di  cui  al  presente  articolo  e   ne   da'
comunicazione alla COVIP. Nelle  more  della  valutazione,  che  deve
intervenire entro trenta giorni dalla  presentazione  degli  elementi
all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita',  il
soggetto interessato e' sospeso dalle funzioni. La  valutazione  deve
essere ripetuta se sopravvengono  nuovi  fatti  o  provvedimenti  che
possono avere rilievo a tal fine e  che  l'interessato  e'  tenuto  a
comunicare tempestivamente. 
  6. L'impedimento  ha  la  durata  di  tre  anni  dall'adozione  dei
provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo  e'  ridotto  a  un  anno
nelle ipotesi in  cui  il  provvedimento  di  avvio  delle  procedure
previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su  istanza
dell'imprenditore  o  dell'organo  di  amministrazione  dell'ente   o
dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo  degli  articoli  12  e  13  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta l'articolo 9  del  decreto  legislativo  8
          giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.
          300): 
                «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - Le sanzioni  per
          gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
                  la sanzione pecuniaria; 
                  le sanzioni interdittive; 
                  la confisca; 
                  la pubblicazione della sentenza. 
              Le sanzioni interdittive sono: 
                l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                la sospensione  o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                il   divieto   di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                l'esclusione    da    agevolazioni,    finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». 
              - Si riporta l'articolo 19-quater, comma 3, del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 3. Nelle
          ipotesi di cui al comma 2, nei casi di  maggiore  gravita',
          la  COVIP  puo'   dichiarare   decaduti   dall'incarico   i
          componenti degli organi collegiali, il direttore  generale,
          il responsabile della  forma  pensionistica  e  i  titolari
          delle funzioni fondamentali.». 
              - Si riporta l'articolo 2409 del Codice Civile: 
                «Art. 2409  (Denunzia  al  tribunale).  -  Se  vi  e'
          fondato sospetto che gli amministratori, in violazione  dei
          loro doveri, abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'  nella
          gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o
          piu' societa' controllate,  i  soci  che  rappresentano  il
          decimo del capitale sociale o,  nelle  societa'  che  fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  il  ventesimo
          del  capitale  sociale  possono  denunziare  i   fatti   al
          tribunale con ricorso notificato anche  alla  societa'.  Lo
          statuto    puo'    prevedere    percentuali    minori    di
          partecipazione. 
                Il tribunale, sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
                Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
                Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  [c.c.  2363,   2364,
          2364-bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei  casi
          piu'   gravi   puo'   revocare   gli   amministratori    ed
          eventualmente anche i sindaci e nominare un  amministratore
          giudiziario, determinandone i poteri e la durata. 
                L'amministratore giudiziario puo'  proporre  l'azione
          di responsabilita' contro gli  amministratori  [c.c.  2393,
          2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica  l'ultimo
          comma dell'articolo 2393. 
                Prima    della    scadenza    del    suo     incarico
          l'amministratore giudiziario rende conto al  tribunale  che
          lo ha nominato;  convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la
          nomina dei nuovi amministratori e sindaci o  per  proporre,
          se del caso, la messa in liquidazione della societa'  o  la
          sua ammissione ad una procedura concorsuale. 
                I provvedimenti previsti da questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.».