Art. 6 Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' 1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o che si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste dal comma 4. 2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita'. 3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilita' non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni: a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a: 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa; 2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita': a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile; b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998. 5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Il testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. - Il testo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Approvazione del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica. (Deliberazione n. 14/2019) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186. - Si riporta il testo dell'articolo 2382 del Codice Civile: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32]. - Si riporta il testo dell'articolo 2399 del codice civile: «2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previstedall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affinientro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo commadell'articolo 2397sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.». - Si riporta l'articolo 144-ter, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 144-ter(Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 3.Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.». - Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 190-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.». - Si riporta l'articolo 187-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b). 2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. 3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.». - Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 9 del regolamento al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 (Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse): «Art. 9 (Incompatibilita'). - 1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e' incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre societa' dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.».