Art. 6 
 
 
Requisiti  di   onorabilita',   cause   di   ineleggibilita'   e   di
                          incompatibilita' 
 
  1. Le cariche di rappresentante legale, di  componente  dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche'  di  responsabile  delle  forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005 non  possono  essere  ricoperte  da  coloro  che  non
posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o  che
si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste  dal  comma
4. 
  2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di  componente
degli  organismi,  comunque  denominati,  di   rappresentanza   degli
iscritti nei fondi pensione interni non possono essere  ricoperte  da
coloro che non posseggono, ai sensi  del  comma  3,  i  requisiti  di
onorabilita'. 
  3. Ai fini del presente decreto i  requisiti  di  onorabilita'  non
ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle  seguenti
situazioni: 
    a)   assoggettamento   a   misure   di    prevenzione    disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione; 
    b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli  effetti
della riabilitazione, a: 
      1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni
in materia di previdenza obbligatoria  e  complementare,  creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa,  dalle  norme  in  materia  di
mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,  nonche'  dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i  reati  di
riciclaggio, di usura e di truffa; 
      2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI  del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e
nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
      3) reclusione per un tempo non  inferiore  a  un  anno  per  un
delitto contro la pubblica  amministrazione,  la  fede  pubblica,  il
patrimonio, l'ordine pubblico,  l'economia  pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria; 
      4) reclusione per un tempo non inferiore  a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo. 
    c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle  parti,  di
una  delle  pene  previste  dalla   lettera   b),   salvo   il   caso
dell'estinzione del reato. 
  4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita': 
    a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e,
per quanto concerne l'organo di  controllo,  le  condizioni  previste
dall'articolo 2399 del codice civile; 
    b) lo stato di interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi
delle persone  giuridiche  e  delle  imprese,  ovvero  l'interdizione
temporanea  o   permanente   dallo   svolgimento   di   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  ai   sensi   dell'articolo
144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, o una  delle  situazioni  di  cui  all'articolo
187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  5.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di  cause   di
incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del  decreto  n.  252  del
2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  degli  articoli  12  e  13  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              -  Per  il  testo  l'articolo  5  del  citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011  n.
          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
          231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il testo del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
          14 (Approvazione del Regolamento per l'accesso ai documenti
          amministrativi del Senato della Repubblica.  (Deliberazione
          n. 14/2019) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
          2019, n. 186. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2382  del  Codice
          Civile: 
                «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
          - Non puo' essere nominato amministratore,  e  se  nominato
          decade  dal   suo   ufficio,   l'interdetto   [c.c.   414],
          l'inabilitato [c.c.  415],  il  fallito,  o  chi  e'  stato
          condannato ad una pena che  importa  l'interdizione,  anche
          temporanea,  dai  pubblici   uffici   [c.p.   28,   29]   o
          l'incapacita'  ad   esercitare   uffici   direttivi   [c.c.
          2380-bis; c.p. 32]. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2399  del  codice
          civile: 
                «2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non
          possono essere eletti alla carica di sindaco e, se  eletti,
          decadono dall'ufficio: 
                  a)  coloro  che   si   trovano   nelle   condizioni
          previstedall'articolo 2382; 
                  b) il coniuge,  i  parenti  e  gli  affinientro  il
          quarto  grado  degli  amministratori  della  societa',  gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                  c) coloro che sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
                La cancellazione o la sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita     dei     requisiti     previsti      dall'ultimo
          commadell'articolo 2397sono causa di decadenza dall'ufficio
          di sindaco. 
                Lo   statuto   puo'   prevedere   altre   cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Si riporta l'articolo 144-ter, comma  3  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art.  144-ter(Altre  sanzioni  amministrative   agli
          esponenti o al personale).  -  3.Con  il  provvedimento  di
          applicazione della  sanzione,  in  ragione  della  gravita'
          della violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei  criteri
          stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia  puo'
          applicare    la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di   amministrazione,   direzione   e   controllo    presso
          intermediari autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo, deldecreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, deldecreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o
          presso fondi pensione.». 
              - Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo  190-bis
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
                «3.  Con  il  provvedimento  di  applicazione   della
          sanzione,  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
          accertata   e   tenuto   conto   dei   criteri    stabiliti
          dall'articolo  194-bis,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob
          possono applicare  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo  presso  soggetti
          autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del  decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
          pensione. 
                3-bis. La Banca d'Italia  o  la  Consob,  in  ragione
          della gravita' della violazione accertata  e  tenuto  conto
          dei  criteri  stabiliti  dall'articolo   194-bis,   possono
          applicare    la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'interdizione  permanente   dallo   svolgimento   delle
          funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo
          soggetto sia stata gia' applicata, due o piu'  volte  negli
          ultimi dieci anni, sempre per le  violazioni  commesse  con
          dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma  3,  per
          un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.». 
              - Si riporta l'articolo 187-quater del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998: 
                «Art.     187-quater     (Sanzioni     amministrative
          accessorie).   -   1.   L'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e
          187-ter importa: 
                  a) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          soggetti autorizzati ai sensi  del  presente  decreto,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del  decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
          pensione; 
                  b) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  di
          societa' quotate e di  societa'  appartenenti  al  medesimo
          gruppo di societa' quotate; 
                  c)  la   sospensione   dal   Registro,   ai   sensi
          dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  del  revisore  legale,
          della societa'  di  revisione  legale  o  del  responsabile
          dell'incarico; 
                  d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
          comma 4, per i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede; 
                  e)  la  perdita   temporanea   dei   requisiti   di
          onorabilita' per i partecipanti al  capitale  dei  soggetti
          indicati alla lettera a). 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  Consob,
          con  il  provvedimento  di  applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
          puo'  applicare  le  sanzioni   amministrative   accessorie
          indicate dal comma 1, lettere a) e b). 
                2. Le sanzioni amministrative accessorie  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
          non superiore a tre anni. 
                2-bis.  Quando   l'autore   dell'illecito   ha   gia'
          commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
          reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con  dolo
          o colpa grave, delle disposizioni previste  dagli  articoli
          187-bis e 187-ter, si applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione permanente  dallo  svolgimento
          delle funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo
          all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
          b), nel caso in cui al medesimo  soggetto  sia  stata  gia'
          applicata l'interdizione per  un  periodo  complessivo  non
          inferiore a cinque anni. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          capo  la  CONSOB,  tenuto  conto   della   gravita'   della
          violazione e  del  grado  della  colpa,  puo'  intimare  ai
          soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli  emittenti
          quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
          nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
          superiore a  tre  anni,  dell'autore  della  violazione,  e
          richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
          sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
          dell'attivita'   professionale,   nonche'   applicare   nei
          confronti  dell'autore  della   violazione   l'interdizione
          temporanea dalla conclusione  di  operazioni,  ovvero  alla
          immissione di  ordini  di  compravendita  in  contropartita
          diretta  di  strumenti  finanziari,  per  un  periodo   non
          superiore a tre anni.». 
              - Per il testo dell'articolo  5,  comma  2  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 9 del  regolamento  al  decreto
          del Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  2  settembre
          2014, n. 166 (Regolamento di  attuazione  dell'articolo  6,
          comma 5-bis del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
          252, recante norme sui criteri  e  limiti  di  investimento
          delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in  materia
          di conflitti di interesse): 
                «Art. 9 (Incompatibilita'). - 1.  Lo  svolgimento  di
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo  nel
          fondo pensione  e'  incompatibile  con  lo  svolgimento  di
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo  nel
          gestore convenzionato, nel depositario e in altre  societa'
          dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato  e  il
          depositario.».