Art. 7 
 
 
                       Verifiche e valutazioni 
 
  1. La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita'  e  dell'assenza  di  cause  di  ineleggibilita'   o
incompatibilita', nonche' la valutazione delle situazioni  impeditive
di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e  6  sono  effettuate
dall'organo   di   amministrazione   delle    forme    pensionistiche
complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252  del
2005 e delle forme di  cui  all'articolo  20  del  predetto  decreto,
dotate di soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici
delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle
societa' o enti che hanno  fondi  pensione  interni,  per  quanto  di
rispettiva competenza.  L'organo  di  amministrazione  comunica  alla
COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni  di  cui  al  primo
periodo nei termini e nelle modalita' dalla stessa definiti. 
  2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono  effettuate
entro trenta giorni dalla  nomina  e  devono  risultare  da  apposito
verbale, redatto  secondo  le  istruzioni  della  COVIP.  I  soggetti
interessati  forniscono  tutte   le   informazioni   necessarie   per
permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche  e
valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalita'  e  tempi
idonei allo svolgimento delle verifiche e delle  valutazioni  stesse.
La valutazione  della  completezza  probatoria  della  documentazione
acquisita   e'   rimessa   alla   responsabilita'   dell'organo    di
amministrazione. 
  3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla
base  delle  informazioni  fornite  e  di  ogni  altra   informazione
rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte  distintamente
per ciascuno degli interessati e con la  loro  rispettiva  astensione
risultante  dal  verbale  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di   cui
all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale  e  analitico  riscontro
delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in  base  alle
quali  il  soggetto  interessato  e'  ritenuto  idoneo  ad   assumere
l'incarico. 
  4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le  verifiche  e
le valutazioni di cui al comma 1  sono  effettuate  fin  dal  momento
della nomina. 
  5. Le verifiche e valutazioni di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e  con
le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 6. 
  6. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni  di  cui
al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
  7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei  requisiti
di professionalita' e  onorabilita',  nonche'  la  sussistenza  delle
situazioni  impeditive   o   delle   cause   di   ineleggibilita'   o
incompatibilita' di cui al presente regolamento, anche  sopravvenuti,
determinano  la   decadenza   dalla   carica.   L'organo   competente
all'accertamento dichiara la  decadenza  entro  trenta  giorni  dalla
nomina  o  dalla  conoscenza  dell'evento  sopravvenuto  e   ne   da'
comunicazione alla COVIP nei successivi cinque  giorni.  In  caso  di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dalla COVIP. 
  8. I soggetti che, in qualsiasi  momento,  vengono  a  trovarsi  in
situazioni che  comportano  la  decadenza  dalla  carica  o  nei  cui
confronti e' stata avviata l'azione  penale  per  reati  che  possono
incidere  sul  possesso  del  requisito  di  onorabilita'  comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1. 
  9. A seguito della  dichiarazione  di  decadenza  sono  avviate  le
iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo  dell'articolo  20  del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo  degli  articoli  12  e  13  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.