Art. 8 Sospensione dalle cariche 1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico, costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b); b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. 4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in ordine all'eventuale revoca nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso e' reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle quali si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. 5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate alla COVIP entro i successivi cinque giorni.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si veda nelle note all'art. 6.