Art. 8 
 
 
                      Sospensione dalle cariche 
 
  1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico,  costituiscono  cause
di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente
dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale,
di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, di componente dell'organismo  di  rappresentanza  di
cui all'articolo 5, comma 5, del predetto  decreto  e  di  componente
degli  organismi,  comunque  denominati,  di   rappresentanza   degli
iscritti nei fondi pensione interni: 
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera b); 
    b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva; 
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  misura  di  prevenzione
prevista  dal  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modificazioni; 
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  2. I soggetti che, in qualsiasi  momento,  vengono  a  trovarsi  in
situazioni che comportano  la  sospensione  della  carica  comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di  cui  all'articolo  7,
comma 1. 
  3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui
all'articolo 7, comma 1, dichiara la  sospensione  dalla  carica  del
soggetto interessato entro trenta giorni dal momento  in  cui  ne  ha
avuto conoscenza. 
  4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente
alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera
di sospensione, in  ordine  all'eventuale  revoca  dalla  carica  del
soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia  il
rappresentante legale, il direttore generale o  il  titolare  di  una
funzione fondamentale, l'organo competente alla  nomina  delibera  in
ordine  all'eventuale  revoca  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di
sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto  sospeso
e' reintegrato nelle  sue  funzioni.  Nel  caso  di  cui  al  periodo
precedente il verbale fornisce puntuale e analitico  riscontro  delle
valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle  quali
si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle  ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. 
  5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4  sono  comunicate
alla COVIP entro i successivi cinque giorni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo  degli  articoli  12  e  13  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del  2005  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
                
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  159
          del 2011 si veda nelle note all'art. 6.