Art. 2 Operazioni di consegna 1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione. 3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. 4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.