Art. 2 
 
                       Operazioni di consegna 
 
  1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con  l'atto  di
consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla  Regione  i
beni di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Il verbale di consegna dei beni e'  sottoscritto  congiuntamente
dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio  e  dalla  Regione  e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale dei beni medesimi in favore della Regione. 
  3.  In  caso  di  ulteriore  trasferimento  dei   beni   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, il  verbale  di  consegna  e'  sottoscritto
dalla Regione, dal Comune o da  altro  ente  pubblico  e  costituisce
titolo per il trasferimento, la trascrizione e la  voltura  catastale
dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. 
  4. Gli effetti di cui  al  comma  3  si  realizzano  anche  con  la
sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma  2
da parte del Comune o di altro ente pubblico.