Art. 3 
 
                      Effetti del trasferimento 
 
  1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui  all'articolo  1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e  di  diritto  in  cui  essi  si
trovano alla data del relativo verbale di consegna. 
  2. Dalla data del verbale di  consegna,  gli  enti  ai  quali  sono
trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma  1,  subentrano  nella
proprieta', nel possesso e in tutti i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi  inerenti  ai  beni  trasferiti,  fermi  restando  i   limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.  Dalla  stessa
data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione
dei beni trasferiti.