Art. 3 Effetti del trasferimento 1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.